CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4816 – Tenuto conto della natura dell’IVA, di essere cioè un’imposta sostanzialmente neutrale, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta, risultante da dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti per un’annualità, purché dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta come dovuta in restituzione dal giudice tributario, non essendo contestato che la società contribuente avesse, nella specie, sostanzialmente titolo ad ottenere della detrazione