cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 29371 – L’eccezione di prescrizione dell’obbligazione tributaria, così come l’eccezione di decadenza dell’amministrazione tributaria dal diritto di chiedere al contribuente l’adempimento di tale obbligazione, sono eccezioni non rilevabili d’ufficio. Pertanto ai sensi dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non possono proporsi per la prima volta nel giudizio di legittimità né in appello

L'eccezione di prescrizione dell'obbligazione tributaria, così come l'eccezione di decadenza dell'amministrazione tributaria dal diritto di chiedere al contribuente l'adempimento di tale obbligazione, sono eccezioni non rilevabili d'ufficio. Pertanto ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non possono proporsi per la prima volta nel giudizio di legittimità né in appello

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 28962 – Il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili

Il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28571 – In tema di processo tributario ed in termini generali, è difatti nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa

In tema di processo tributario ed in termini generali, è difatti nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 dicembre 2020, n. 28265 – In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su di essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su di essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2020, n. 28175 – L’operazione di rideterminazione del reddito o dell’entità del tributo non può, tuttavia avvenire sulla base di un inesistente potere di equità sostitutiva, ma, in applicazione della regola generale della pronuncia secondo diritto, deve essere suffragata da una motivazione che contenga la chiara esposizione delle circostanze di fatto, desunte dal materiale probatorio agli atti, e delle ragioni di diritto poste alla base della rideterminazione dell’imponibile

L'operazione di rideterminazione del reddito o dell'entità del tributo non può, tuttavia avvenire sulla base di un inesistente potere di equità sostitutiva, ma, in applicazione della regola generale della pronuncia secondo diritto, deve essere suffragata da una motivazione che contenga la chiara esposizione delle circostanze di fatto, desunte dal materiale probatorio agli atti, e delle ragioni di diritto poste alla base della rideterminazione dell'imponibile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2020, n. 28174 – Per l’ammissibilità del deposito irrituale della memoria a mezzo posta elettronica certificata depone, d’altro canto, il principio cardine di strumentalità delle forme, desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 dicembre 2020, n. 28174 Tributi - Reddito di impresa - Attività di tassista - Accertamento analitico induttivo - Decisione del giudice di appello - Riduzione dell'ammontare dei ricavi in via equitativa - Esplicitazione dei criteri - Necessità Rilevato che 1. L'Agenzia delle entrate emetteva, ai sensi dell'art. 39, primo [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 dicembre 2020, n. 29891 – In tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente, la disposizione agevolativa che esclude l’imputazione della plusvalenza per le cd. “stock options” ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. g-bis), del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione introdotta dal d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non soggiace all’applicazione dell’art. 3, comma 1, della l. n. 212 del 2000, relativo ai soli tributi periodici destinati a durare nel tempo, avendo la novella inciso meramente sulle condizioni al verificarsi delle quali può trovare applicazione l’imposta sostitutiva, avente natura istantanea, sicché detta disciplina non contrasta con i principi dell’affidamento e di certezza giuridica, dovendosi escludere che al momento dell’offerta del diritto di opzione il contribuente potesse avere certezza che il valore delle azioni si sarebbe incrementato e potesse, di conseguenza, fare affidamento sull’immutabilità delle previsioni agevolative

In tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente, la disposizione agevolativa che esclude l'imputazione della plusvalenza per le cd. "stock options" ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. g-bis), del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione introdotta dal d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non soggiace all'applicazione dell'art. 3, comma 1, della l. n. 212 del 2000, relativo ai soli tributi periodici destinati a durare nel tempo, avendo la novella inciso meramente sulle condizioni al verificarsi delle quali può trovare applicazione l'imposta sostitutiva, avente natura istantanea, sicché detta disciplina non contrasta con i principi dell'affidamento e di certezza giuridica, dovendosi escludere che al momento dell'offerta del diritto di opzione il contribuente potesse avere certezza che il valore delle azioni si sarebbe incrementato e potesse, di conseguenza, fare affidamento sull'immutabilità delle previsioni agevolative

Torna in cima