CONDOMINIO

Corte di Cassazione ordinanza n. 29427 depositata il 24 ottobre 2023 – L’amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all’interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all’art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale

L'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale

Corte di Cassazione ordinanza n. 27846 depositata il 3 ottobre 2023 – La terrazza a livello, con funzione di copertura dei vani sottostanti, deve ritenersi bene di proprietà condominiale ex art. 1117 cod. civ. in quanto, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all’esistenza stessa del fabbricato

La terrazza a livello, con funzione di copertura dei vani sottostanti, deve ritenersi bene di proprietà condominiale ex art. 1117 cod. civ. in quanto, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all’esistenza stessa del fabbricato

In tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130 comma 1, n.4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1. n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria

In tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130 comma 1, n.4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1. n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria

Corte di Cassazione, ordinanza n. 9388 depositata il 5 aprile 2023 – Una  deliberazione  maggioritaria dell’assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all’art.  1135, comma 1, n. 4,  c.c.,  decidendo  di  soprassedere dall’allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell’appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla

Una  deliberazione  maggioritaria dell’assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all’art.  1135, comma 1, n. 4,  c.c.,  decidendo  di  soprassedere dall’allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell’appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla

Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, sentenza n. 3621 del 6 maggio 2022 – I creditori non possono agire nei confronti degli  obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini, prevedendo l’art. 63 comma 2 disp. att. c.c. quindi una responsabilità sussidiaria dei condomini non morosi, esclude la solidarietà nel condominio (posto che la solidarietà passiva presuppone oltre alla  pluralità dei debitori e la identica causa della obbligazione altresì la indivisibilità della  prestazione) ed evidenzia la funzione di rappresentanza del condominio, quale ente di  gestione, posizione questa del condominio che non incide sulla singola titolarità dei diritti e  delle obbligazioni e rispetto al quale non sorge questione di solidarietà o meno  dell’obbligazione.  La questione circa la natura solidale ovvero parziaria dell’obbligazione attiene infatti alla  responsabilità dei condomini, responsabilità che -come si indica anche nella clausola sopra  richiamata che esclude la solidarietà – è di natura parziaria, rispondendo i singoli condomini  solo per la rispettiva quota

I creditori non possono agire nei confronti degli  obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, prevedendo l'art. 63 comma 2 disp. att. c.c. quindi una responsabilità sussidiaria dei condomini non morosi, esclude la solidarietà nel condominio (posto che la solidarietà passiva presuppone oltre alla  pluralità dei debitori e la identica causa della obbligazione altresì la indivisibilità della  prestazione) ed evidenzia la funzione di rappresentanza del condominio, quale ente di  gestione, posizione questa del condominio che non incide sulla singola titolarità dei diritti e  delle obbligazioni e rispetto al quale non sorge questione di solidarietà o meno  dell'obbligazione.  La questione circa la natura solidale ovvero parziaria dell'obbligazione attiene infatti alla  responsabilità dei condomini, responsabilità che -come si indica anche nella clausola sopra  richiamata che esclude la solidarietà - è di natura parziaria, rispondendo i singoli condomini  solo per la rispettiva quota

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Prima di Salerno sentenza n. 120 del  17 gennaio 2022 – Ad ogni diritto o potere spettante all’amministratore sul piano materiale corrisponde, sul piano processuale, la facoltà di esercitare le relative azioni (art. 1131, c. 1, c.c.) – che il ricorso ex art. 116 c.p.a. promosso dal solo amministratore, in assenza, cioè, della delibera assembleare autorizzativa, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva

Ad ogni diritto o potere spettante all’amministratore sul piano materiale corrisponde, sul piano processuale, la facoltà di esercitare le relative azioni (art. 1131, c. 1, c.c.) – che il ricorso ex art. 116 c.p.a. promosso dal solo amministratore, in assenza, cioè, della delibera assembleare autorizzativa, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva

Corte di Cassazione sentenza n. 24526 depositata il 9 agosto 2022 – Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività all’interno delle unità immobiliari esclusive, costituiscono servitù reciproche e devono perciò essere approvate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condomini, mentre la loro opponibilità ai terzi, che non vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito, rimane subordinata all’adempimento dell’onere di trascrizione

Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività all’interno delle unità immobiliari esclusive, costituiscono servitù reciproche e devono perciò essere approvate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condomini, mentre la loro opponibilità ai terzi, che non vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito, rimane subordinata all’adempimento dell’onere di trascrizione

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