CONDOMINIO

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 23548 depositata il 20 luglio 2026 – La necessità che il rappresentante dell’unità immobiliare in comproprietà esprima la volontà unica dei comproprietari comporta altresì che gli eventuali contrasti fra costoro sull’assemblea condominiale vanno risolti all’interno del gruppo, l’art 67, comma 2, disp. att. c.c. è espressione di un principio generale, in forza del quale, se ad una comunione partecipano per una quota più proprietari pro indiviso, costoro devono nominare un rappresentante che esprima un voto e una volontà unica

La necessità che il rappresentante dell’unità immobiliare in comproprietà esprima la volontà unica dei comproprietari comporta altresì che gli eventuali contrasti fra costoro sull’assemblea condominiale vanno risolti all’interno del gruppo, l’art 67, comma 2, disp. att. c.c. è espressione di un principio generale, in forza del quale, se ad una comunione partecipano per una quota più proprietari pro indiviso, costoro devono nominare un rappresentante che esprima un voto e una volontà unica

Comproprietà e voto nell’assemblea condominiale: autonomia delle comunioni, rappresentanza e astensione alla luce della giurisprudenza

Abstract La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II civile, 9 luglio 2026, n. 23548, depositata il 20 luglio 2026, affronta il tema della comproprietà di un’unità immobiliare e dell’esercizio del diritto di voto nell’assemblea condominiale, chiarendo il rapporto tra comunione ordinaria e disciplina del condominio negli edifici. La pronuncia enuncia due principi di particolare [...]

Il fondo speciale nel condominio tra obbligo di costituzione e invalidità della deliberazione assembleare. L’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. tra nullità e orientamenti giurisprudenziali

Abstract Il contributo esamina l’obbligo di costituzione del fondo speciale previsto dall’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. e la qualificazione della sua violazione come causa di nullità della deliberazione condominiale. L’indagine si concentra sui principi affermati dalla Cassazione, sulle diverse modalità di costituzione del fondo, sul contrasto relativo alla necessità dell’effettivo versamento delle somme [...]

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 7489 depositata il 20 marzo 2025 – Se la sentenza di condanna del condominio, in via generale, ha efficacia e costituisce titolo esecutivo nei confronti dei condomini, sia con riguardo alla esistenza che all’ammontare del credito, per ciò stesso non resta preclusa in modo assoluto al singolo condomino il diritto di opporre, in sede di esecuzione, la propria estraneità al debito accertato nei confronti dell’ente condominiale

Se la sentenza di condanna del condominio, in via generale, ha efficacia e costituisce titolo esecutivo nei confronti dei condomini, sia con riguardo alla esistenza che all’ammontare del credito, per ciò stesso non resta preclusa in modo assoluto al singolo condomino il diritto di opporre, in sede di esecuzione, la propria estraneità al debito accertato nei confronti dell’ente condominiale

La previsione di un fondo cassa alimentato con le anticipazioni da parte dei condomini o con l’accantonamento di eventuali entrate è del tutto legittima

La Corte di Cassazione, sezione II, con l'ordinanza n. 23893 depositata il 5 settembre 2024, intervenendo in tema costituzione di un fondo cassa, ha ribadito il principio secondo cui "la previsione di un fondo cassa alimentato con le anticipazioni da parte dei condomini o con l'accantonamento di eventuali entrate è, sotto tale riguardo, del tutto [...]

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 23893 depositata il 5 settembre 2024 – La previsione di un fondo cassa alimentato con le anticipazioni da parte dei condomini o con l’accantonamento di eventuali entrate è, sotto tale riguardo, del tutto legittima e non viola la necessaria dimensione annuale della gestione condominiale

La previsione di un fondo cassa alimentato con le anticipazioni da parte dei condomini o con l'accantonamento di eventuali entrate è, sotto tale riguardo, del tutto legittima e non viola la necessaria dimensione annuale della gestione condominiale

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