COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Roma – Sentenza n. 6929 sez. 8 del 15 luglio 2017 – In presenza di un fornitore soggettivamente inesistente, l’Amministrazione finanziaria può contestare il documento rappresentato dalla fattura manifestando così l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente sulla base di presunzioni semplici ma gravi perché ripetute negli anni, precise perché mai il fornitore è stato fiscalmente conosciuto e concordanti perché è sempre stato usato lo stesso metodo di pagamento a mezzo bonifico che viene normalmente adoperato proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Roma - Sentenza n. 6929 sez. 8 del 15 luglio 2017 FORNITORE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTE - FRODE CAROSELLO - ONERE DELLA PROVA - CONDIZIONI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate propone appello alla sentenza n. 8553/4/15 depositata il 21/4/15 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che ha [...]