COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 3335 sez. 4 del 11 giugno 2015 – L’art. 1, c. 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e l’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data del 1° gennaio 2013 e cioè dal 31 gennaio 2013. Pertanto, se la domanda in Cassazione o in Appello è respinta per intero o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta deve versare un altro importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 3335 sez. 4 del 11 giugno 2015 PROCESSO TRIBUTARIO - CONTRIBUTO UNIFICATO - UN'ULTERIORE SANZIONE PER LE IMPUGNAZIONI - PAGAMENTO DI UN ULTERIORE CONTRIBUTO UNIFICATO DA VERSARSI ALL'ESITO DEL PROCEDIMENTO QUANDO QUESTO È STATO DICHIARATO INAMMISSIBILE, IMPROCEDIBILE O INTEGRALMENTE RESPINTO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 22 dicembre [...]