COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Venezia sentenza n. 1093 sez. 5 del 12 ottobre 2016 – Pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta è essere riconosciuta dal giudice tributario se sono stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Venezia sentenza n. 1093 sez. 5 del 12 ottobre 2016 IVA - COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA IN CASO DI OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE FATTO L'Agenzia delle Entrate di Treviso, pur riconoscendo l'esistenza del credito d'imposta maturato nel 2007, ha applicato la sanzione di euro 32.031,90 pari al 30% del credito portato a compensazione, perché [...]