COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 4110 sez. 40 del 23 giugno 2016 – II medico convenzionato Asl, indipendentemente dall’impiego di un dipendente con mansioni di segreteria, è obbligato a versare l’Irap se non prova, già al momento del ricevimento dell’avviso bonario emesso dall’amministrazione a seguito di controllo della dichiarazione Irap, la mancanza di autonoma organizzazione
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 4110 sez. 40 del 23 giugno 2016 RISCOSSIONE - IRAP NON VERSATA - RUOLO DOPO L’AVVISO FATTO Il Dr. T.F. impugnava la cartella di pagamento in epigrafe portante IRAP, anno di imposta 2007, lamentando l'infondatezza della pretesa impositiva per mancanza del presupposto dell’autonoma organizzazione nell’esercizio della sua professione di medico convenzionato ASL, [...]