COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Napoli sentenza n. 6003 sez. 32 del 17 giugno 2016
PROCESSO TRIBUTARIO – ORDINE DI MUNIRSI DI ASSISTENZA DI UN DIFENSORE ABILITATO – INOTTEMPERANZA – INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO
RITENUTO IN FATTO
1. Il contribuente impugna la sentenza 1996/07/2015 con cui la CTP di Napoli ha dichiarato inammissibile il suo ricorso contro una cartella di pagamento in materia di tassa sui rifiuti, per carenza di assistenza tecnica ai sensi dell’art. 18 D. L.vo n. 546/1992. Rileva la falsa applicazione dell’art. 12 comma 5 del D. Lvo n. 546/1992, e l’illegittima’ declaratoria di inammissibilita’: richiama il principio secondo cui l’inammissibilita’ del ricorso per mancanza di un difensore abilitato puo’ essere dichiarata solo in caso di mancata ottemperanza all’ordine impartito dal presidente di munirsi di assistenza tecnica.
In subordine, ripropone i motivi di ricorso dedotti in primo grado.
2 Il Comune di Napoli non si e’ costituito.
3 All’esito dell’odierna udienza camerale il Collegio ha deciso la lite come da dispositivo che segue.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premessa la dichiarazione di contumacia del Comune di Napoli, non costituitosi, benche’ regolarmente convenuto in appello (v. notifica a mezzo posta atto di impugnazione spedito il 28.7.2015 e ricevuto il 30.7.2015), il Collegio ritiene fondato l’appello.
I primi giudici, verificata la mancanza di assistenza tecnica in una lite di valore superiore a euro 2.582,28, hanno dichiarato l’inammissibilita’ del ricorso.
La decisione e’ giuridicamente errata.
“Nelle controversie tributarie di valore superiore a lire 5.000.000, per effetto dell’interpretazione adeguatrice del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 4, fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 189 del 2000, l’inammissibilita’ del ricorso presentato senza l’assistenza di un difensore abilitato puo’ essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all’uopo fissato, all’ordine di munirsi di assistenza tecnica, impartitole dal Presidente della Commissione Tributaria; costituendo l’assistenza tecnica una condizione di ammissibilita’ della domanda, detto ordine non puo’ che provenire, con carattere di pregiudizialita’, dal giudice di primo grado, e la mancata fissazione del relativo termine si traduce in un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25564 del 2013; Cass. n. 620/2006, n. 22601/2004, n. 8369/2002).
In applicazione di tale principio si rende necessaria la riforma della dichiarazione d’inammissibilita’ adottata dalla Commissione Tributaria Provinciale; tale riforma pero’ non consente a questo giudice di appello di procedere direttamente all’esame del merito, ma impone, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), la rimessione della causa alla commissione provinciale essendosi in presenza di un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio (v. cass. cit.).
Trattandosi di errore di diritto addebitabile esclusivamente al primo giudice (considerata la linea difensiva dell’ente impositore, contumace in entrambi i gradi), sussistono gravi ragioni per dichiarare le spese non ripetibili.
P.Q.M.
accoglie l’appello, dichiara la nullita’ della sentenza impugnata e rimette la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Nulla per le spese.