COMMISSIONI TRIBUTARIE

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE REGGIO EMILIA – Ordinanza 18 dicembre 2020, n. 52 – Non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.6. 1°comma, lett. a) D. Lgs. 446/97 per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza desumibili dall’art.3 Costituzione nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione; sospende il giudizio

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE REGGIO EMILIA - Ordinanza 18 dicembre 2020, n. 52 Tributi - IRAP - Banche e altri enti e società finanziari - Determinazione del valore della produzione netta - Art. 6, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446 del 1997 - Intermediari finanziari - Base imponibile determinata dalla somma algebrica delle voci [...]

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO – Ordinanza 11 settembre 2020 – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4-bis, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 13, come modificato dall’art. 1, comma 141, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui – in violazione dell’art. 67 Cost. – consente ai membri del Parlamento, a partire dall’anno di imposta 2007, di detrarre dall’imposta lorda sui redditi un importo pari al 19 per cento per le erogazioni in denaro nel concreto non realmente e pienamente liberali effettuate in favore di partiti e movimenti politici

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 13, come modificato dall'art. 1, comma 141, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui - in violazione dell'art. 67 Cost. - consente ai membri del Parlamento, a partire dall'anno di imposta 2007, di detrarre dall'imposta lorda sui redditi un importo pari al 19 per cento per le erogazioni in denaro nel concreto non realmente e pienamente liberali effettuate in favore di partiti e movimenti politici

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SARDEGNA – Sentenza 29 gennaio 2021, n. 65 – L’esenzione dall’ICI, prevista dall’art. 7, comma l, del D. Lgs. n. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività istituzionali ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte dello Stato, di enti territoriali o enti pubblici

L'esenzione dall'ICI, prevista dall'art. 7, comma l, del D. Lgs. n. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività istituzionali ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte dello Stato, di enti territoriali o enti pubblici

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA – Sentenza 26 gennaio 2021, n. 785 – Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata

Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA – Sentenza 18 dicembre 2020, n. 7498 – In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione dell’oggetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di ha l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale

In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione dell'oggetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di ha l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA – Sentenza 28 dicembre 2020, n. 1055 – Il mandato senza rappresentanza a vendere con obbligo di rendiconto con contestuale trasferimento della piena proprietà è un atto sostanzialmente “neutro” al fine della esecuzione del mandato alla vendita, che non può essere soggetto all’imposta sulle donazioni, in quanto non determina un definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario

Il mandato senza rappresentanza a vendere con obbligo di rendiconto con contestuale trasferimento della piena proprietà è un atto sostanzialmente "neutro" al fine della esecuzione del mandato alla vendita, che non può essere soggetto all'imposta sulle donazioni, in quanto non determina un definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA – Sentenza 16 dicembre 2020, n. 993 – In tema di IVA, ai fini della detrazione dell’imposta, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell’impresa

In tema di IVA, ai fini della detrazione dell'imposta, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all'attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell'effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell'impresa

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ANCONA – Sentenza 13 novembre 2020, n. 249 – La legge di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e di conseguenza è applicabile ai rapporti d’imposta sorti prima della sua entrata in vigore e non ancora definiti il giudicato si pone come limite suscettibile d’impedire il dispiegamento di efficacia della nuova norma d’interpretazione autentica al caso concreto è ammissibile, ai sensi dell’articolo 2 delle preleggi e degli articoli 1 e 3 della legge n. 212/2000

La legge di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e di conseguenza è applicabile ai rapporti d’imposta sorti prima della sua entrata in vigore e non ancora definiti il giudicato si pone come limite suscettibile d’impedire il dispiegamento di efficacia della nuova norma d’interpretazione autentica al caso concreto è ammissibile, ai sensi dell’articolo 2 delle preleggi e degli articoli 1 e 3 della legge n. 212/2000

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