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Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 31327 depositata il 17 luglio 2019 – Il legale rappresentante, che riceva la diffida al pagamento dei contributi omessi, della società ammessa al concordato preventivo con riserva, può, al fine di avvalersi della causa di non punibilità due possibilità: a) l’adempimento dell’obbligazione il nome e per conto della società, secondo schema del pagamento del terzo ex articolo 1180 c.c. b) oppure richiedere al Tribunale, ai sensi dell’art. 161, comma 7, L. Fall., l’autorizzazione al pagamento dei debiti previdenziali

Il legale rappresentante, che riceva la diffida al pagamento dei contributi omessi, della società ammessa al concordato preventivo con riserva, può, al fine di avvalersi della causa di non punibilità due possibilità: a) l’adempimento dell’obbligazione il nome e per conto della società, secondo schema del pagamento del terzo ex articolo 1180 c.c. b) oppure richiedere al Tribunale, ai sensi dell'art. 161, comma 7, L. Fall., l'autorizzazione al pagamento dei debiti previdenziali

INPS – Circolare 25 luglio 2019, n. 106 – Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dei commi da 1 a 5 dell’articolo 20. Diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo introdotto dal comma 6 dell’articolo 20. Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 22, comma 3

INPS - Circolare 25 luglio 2019, n. 106 Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dei commi da 1 a 5 dell’articolo 20. Diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 luglio 2019, n. 19577 – Nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo ed, a tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine

nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo ed, a tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 luglio 2019, n. 19574 – Vincolo di subordinazione – Accertamento ispettivo – Contribuzione INPGI

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 luglio 2019, n. 19574 Inpgi - Vincolo di subordinazione - Accertamento ispettivo - Contribuzione Rilevato che, con sentenza del 9 settembre 2013, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma nel giudizio di opposizione promosso da Radio B. S.r.l. nei confronti dell'Istituto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 luglio 2019, n. 19631 – L’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 2, dl. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti

l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, dl. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2019, n. 19403 – Attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente costituisce obbligo di iscrizione alla gestione separata – Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi

Attività libero-professionale svolta in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente costituisce obbligo di iscrizione alla gestione separata - Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 luglio 2019, n. 18003 – In tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno precisato che sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione

in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno precisato che sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione

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