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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2019, n. 6145 – In tema di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, la previsione di cui all’art. 38, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010 – stabilendo che le disposizioni contenute nel citato art. 25 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004 dall’ente creditore – si pone in chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe cosicché, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell’applicazione della regola della decadenza, consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data suddetta

la concessione degli sgravi contributivi ex art. 3, comma 6, della l. n. 448 del 1998, richiamato dall'art. 44, comma 1, della l. n. 448 del 2001, presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato, sicché il venir meno di tale condizione determina l'integrale perdita del diritto al beneficio, anche nei casi in cui la situazione di contrazione del personale non possa essere ricondotta alla volontà datoriale, avendo la norma natura eccezionale, per cui, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea», con principio espresso sia in casi di licenziamento per giustificato motivo obiettivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5758 – In tema di pretese contributive previdenziali se il debitore intende far valere vizi di forma della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito, ivi compresa la carenza di motivazione dell’atto, deve farlo proponendo opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5758 INPS - Pretese contributive previdenziali - Cartella esattoriale - Vizi di forma - Opposizione Rilevato che 1. con sentenza in data 6 maggio 2103, la Corte d'Appello di L'Aquila rigettava il gravame svolto dalla S. s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5756 – In tema di riscossione di contributi e premi, l’opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento d’iscrizione a ruolo non esime il giudice dall’accertamento, nel merito, della fondatezza dell’obbligo di pagamento dei premi e/o contributi

l'opposizione da luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5755 – Omesso pagamento di contributi – Eredi di titolare di ditta individuale – Il chiamato all’eredità che, a qualsiasi titolo, è nel possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, in mancanza è considerato erede puro e semplice

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5755 Omesso pagamento di contributi - Eredi di titolare di ditta individuale - Verbale di accertamento ispettivo - Società di fatto - Accettazione esplicita dell'eredità - Non rileva - Erede puro e semplice colui che, in possesso dei beni ereditari, non abbia fatto dei beni ereditari [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5379 – La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5379 Lavoratori autonomi - Omessi contributi previdenziali - Cartella esattoriale - Prescrizione quinquennale Rilevato che 1. la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che, per quello che qui ancora rileva, aveva dichiarato non dovuti da A. C. gli importi richiesti [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 febbraio 2019, n. 4690 – Attività edile – Retribuzione virtuale – Obbligo contributivo – Assenza dal lavoro – Aspettativa per motivi personali e familiari – Accordi individuali

ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di "ratio" tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali"

ORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 febbraio 2019, n. 4432 – Termine di prescrizione per il recupero benefici contributivi

il presupposto per l'applicazione dell'art. 87 (ora 107 TUEF), n. 1, del Trattato, in base al quale l'aiuto deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri, secondo la giurisprudenza della CGUE, ricorre indipendentemente dalla natura locale o regionale dei servizi forniti o dall'importanza del settore di attività interessato (Corte di giustizia CE, 24 luglio 2003, causa C-280/00, punto 82; CGUE, 29 aprile 2004, causa C-372/97; CGUE 3 marzo 2005, C-172/03; CGUE, 21 luglio 2005, causa C- 71/04).

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2019, n. 4085 – Ritardata comunicazione di iscrivibilità all’INARCASSA ed inapplicabilità di un novellato e più favorevole regime sanzionatorio previdenziale alle violazioni accertate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, salvo che lo jus superveniens non rechi disposizione espressa in senso contrario

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 febbraio 2019, n. 4085 INARCASSA - Contributi soggettivi - Ritardata comunicazione di iscrivibilità - Momento della commissione dell'illecito sanzionato - Legge applicabile Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 5 giugno 2013, accoglieva parzialmente l'impugnazione avverso la pronuncia di prime cure proposta da M.R. [...]

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