CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 luglio 2019, n. 18568 – In tema di omissioni contributive, l’ente previdenziale ancorché abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, può esperire la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale ex d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto nessuna norma impedisce tale scelt
in tema di omissioni contributive, l'ente previdenziale ancorché abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale, può esperire la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale ex d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto nessuna norma impedisce tale scelta, né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale, senza che assuma rilievo il principio del "ne bis in idem", non implicando il ricorso alla procedura citata la richiesta di un nuovo accertamento della pretesa creditoria