DIRITTI DOGANALI

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. 4, sentenza depositata il 21 novembre 2024, nella causa C-297/23 – Affinché possa parlarsi di un comportamento abusivo, da un insieme di elementi oggettivi, deve risultare che le operazioni di cui trattasi hanno come scopo essenziale l’ottenimento di un vantaggio fiscale. Il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, quale risulta dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, affinché la violazione del diritto di essere ascoltato possa comportare l’annullamento dell’atto in questione, deve sussistere la possibilità che il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare ad un risultato diverso

Affinché possa parlarsi di un comportamento abusivo, da un insieme di elementi oggettivi, deve risultare che le operazioni di cui trattasi hanno come scopo essenziale l’ottenimento di un vantaggio fiscale. Il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, quale risulta dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, affinché la violazione del diritto di essere ascoltato possa comportare l’annullamento dell’atto in questione, deve sussistere la possibilità che il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare ad un risultato diverso

Qualora lo scopo principale o prevalente di una delocalizzazione fosse quello di evitare l’applicazione di misure di politica commerciale dell’Unione, spetta all’operatore economico interessato fornire la prova che lo scopo principale o prevalente di tale delocalizzazione non era, nel momento in cui è intervenuta la decisione che la riguarda, evitare l’applicazione di tali misure

Qualora lo scopo principale o prevalente di una delocalizzazione fosse quello di evitare l’applicazione di misure di politica commerciale dell’Unione, spetta all’operatore economico interessato fornire la prova che lo scopo principale o prevalente di tale delocalizzazione non era, nel momento in cui è intervenuta la decisione che la riguarda, evitare l’applicazione di tali misure

Prodotti alcolici – Determinazione Direttoriale prot. 83362/RU del 10/02/2023 – AGENZIA delle DOGANE – Nota n. 271469/RU del 13 maggio 2024

AGENZIA delle DOGANE - Nota n. 271469/RU del 13 maggio 2024 Prodotti alcolici - Determinazione Direttoriale prot. 83362/RU del 10/02/2023 Modalità semplificate di trasmissione dei dati della contabilità per gli impianti di trasformazione e condizionamento di ridotta capacità di stoccaggio. Informativa. In materia di presentazione esclusivamente telematica dei dati delle contabilità, la Determinazione Direttoriale prot. [...]

Soggetti legittimati alla vendita dei prodotti di cui all’articolo 62-quater, comma 7-quater, e di cui all’articolo 62-quater.1 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – Informativa – Nota n. 266337/RU del 9 maggio 2024 dell’Agenzia delle Dogane

AGENZIA delle DOGANE - Nota n. 266337/RU del 9 maggio 2024 Soggetti legittimati alla vendita dei prodotti di cui all’articolo 62-quater, comma 7-quater, e di cui all’articolo 62-quater.1 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - Informativa Con la determinazione direttoriale del 7 maggio 2024, prot.n. 261576/RU, pubblicata sul sito dell’Agenzia, si amplia il [...]

Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191 – Articolo 6-bis, di modifica dell’articolo 62-quater del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise) che assoggetta ad imposta di consumo i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui all’articolo 62-quater, cosiddetti “aromi”, a decorrere dal 1° maggio 2024 – Nota n. 214009/RU dell’ 11 aprile 2024 dell’Agenzia delle Dogane

AGENZIA delle DOGANE - Nota n. 214009/RU dell' 11 aprile 2024 Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191 - Articolo 6-bis, di modifica dell’articolo 62-quater del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise) che assoggetta ad imposta di consumo i prodotti [...]

Impiego agevolato ai sensi del punto 3 della tabella a allegata al D.Lgs. n. 504/1995 – D.M. 5 ottobre 2023, n. 171, di modifica del D.M. 15 dicembre 2015, n. 225 – Carburanti ed oli lubrificanti esenti per la navigazione marittima – Imbarcazioni da diporto utilizzate mediante noleggio ed ottemperanza alla sentenza della corte di giustizia dell’unione europea, causa c-341/2020 – Applicazione del beneficio al GNL ed ai GPL – Circolare n. 11 dell’ 11 aprile 2024 dell’Agenzia delle Dogane

AGENZIA delle DOGANE - Circolare n. 11 dell' 11 aprile 2024 Impiego agevolato ai sensi del punto 3 della tabella a allegata al D.Lgs. n. 504/1995 - D.M. 5 ottobre 2023, n. 171, di modifica del D.M. 15 dicembre 2015, n. 225 - Carburanti ed oli lubrificanti esenti per la navigazione marittima - Imbarcazioni da [...]

Modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale – Circolare n. 10 dell’ 11 aprile 2024 dell’Agenzia delle Dogane

AGENZIA delle DOGANE - Circolare n. 10 dell' 11 aprile 2024 Modalità di compilazione della dichiarazione di transito e corretta gestione della procedura doganale Con riferimento al regime del transito, sono state evidenziate talune prassi non conformi alla regolamentazione unionale adottate dagli operatori economici nella compilazione delle dichiarazioni doganali presso gli uffici doganali di partenza [...]

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste, sezione n. 1, sentenza n. 1 depositata il 4 gennaio 2024 – In tema di tributi doganali, il certificato di origine delle merci emesso dal Paese di esportazione (art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dagli artt. 80 e ss. del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454 e ss.mm.) costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale, ma non ha efficacia di “prova legale assoluta” della effettiva origine della merce

In tema di tributi doganali, il certificato di origine delle merci emesso dal Paese di esportazione (art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dagli artt. 80 e ss. del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454 e ss.mm.) costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale, ma non ha efficacia di “prova legale assoluta” della effettiva origine della merce

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