DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2022, n. 28102 – La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. La mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in sede di legittimità per vizio dì motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. La mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in sede di legittimità per vizio dì motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2022, n. 28095 – In materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all’art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione

In materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2022, n. 28090 – La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366, comma 1, nr. 4 cod.proc.civ.

La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma 1, nr. 4 cod.proc.civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 settembre 2022, n. 27854 – In tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione, la regola per la quale l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l’altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l’impugnativa

In tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione, la regola per la quale l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 settembre 2022, n. 27966 – Nel ricorso in cassazione la ricorrente deve specificare i contenuti del ricorso introduttivo del giudizio dai quali evincere che la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento era stata ritualmente proposta con l’atto ex art. 414 c.p.c., non può limitarsi a fare riferimento a note conclusionali che evidentemente non possono considerarsi idonee ad introdurre in causa una domanda che ha carattere di novità per causa petendi e petitum

Nel ricorso in cassazione la ricorrente deve specificare i contenuti del ricorso introduttivo del giudizio dai quali evincere che la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento era stata ritualmente proposta con l’atto ex art. 414 c.p.c., non può limitarsi a fare riferimento a note conclusionali che evidentemente non possono considerarsi idonee ad introdurre in causa una domanda che ha carattere di novità per causa petendi e petitum

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 settembre 2022, n. 27666 – Il compimento dell’età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l’attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia escludono l’automatica estinzione del rapporto di lavoro, fanno sempre salvo, però, il fatto che non intervenga “un valido atto risolutivo del datore di lavoro”, che ha un’autonoma e successiva efficacia estintiva, così come l’atto risolutivo riconducibile ad una volontà concludente del lavoratore

Il compimento dell'età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l'attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia escludono l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, fanno sempre salvo, però, il fatto che non intervenga "un valido atto risolutivo del datore di lavoro", che ha un’autonoma e successiva efficacia estintiva, così come l’atto risolutivo riconducibile ad una volontà concludente del lavoratore

Corte di Cassazione ordinanza n. 22047 depositata il 12 luglio 2022 – Con un ricorso per cassazione, per omesso esame di fatto decisivo, avverso la sentenza della corte di appello che conferma la decisione di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter, il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360,n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado, e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse e deve ovviamente farlo nell’atto introduttivo del giudizio di cassazione

Con un ricorso per cassazione, per omesso esame di fatto decisivo, avverso la sentenza della corte di appello che conferma la decisione di primo grado, ai sensi dell'art. 348-ter, il ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all’art. 360,n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado, e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse e deve ovviamente farlo nell'atto introduttivo del giudizio di cassazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 22048 depositata il 12 luglio 2022 – Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., e determina di riflesso l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio

Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., e determina di riflesso l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio

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