DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 agosto 2022, n. 25172 – La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione

La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 agosto 2022, n. 25171 – La perdita di efficacia della sentenza impugnata si ha solo qualora le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall’accordo

La perdita di efficacia della sentenza impugnata si ha solo qualora le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall'accordo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 agosto 2022, n. 25173 – L’intervenuta cessazione della materia del contendere si determina solo qualora le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall’accordo

L'intervenuta cessazione della materia del contendere si determina solo qualora le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall'accordo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 agosto 2022, n. 24894 – In sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale – non avvenuta in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado – egli deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di avere ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello

In sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non avvenuta in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado - egli deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di avere ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 agosto 2022, n. 24891 – In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale)

In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 agosto 2022, n. 24890 – In tema di procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo,, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, l’art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005, che nel prevedere la notifica all’INPS degli atti relativi attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell’Istituto tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in detti giudizi, non esclude; la facoltà da parte dell’Istituto di farsi difendere da un avvocato esterno o da un legale del proprio ufficio.

In tema di procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo,, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, l'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005, che nel prevedere la notifica all'INPS degli atti relativi attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell'Istituto tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in detti giudizi, non esclude; la facoltà da parte dell'Istituto di farsi difendere da un avvocato esterno o da un legale del proprio ufficio.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 agosto 2022, n. 24285 – Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa

Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa

Torna in cima