CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 agosto 2022, n. 25173
Licenziamento – Reintegrazione del posto di lavoro – Indennità risarcitoria
Rilevato che
1. la Corte d’Appello di Milano, adita dalle attuali due società ricorrenti, nonché dalla A. s.p.a., con la sentenza qui oggetto di ricorso, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio da loro impugnata, rigettava le domande proposte dal lavoratore, attuale controricorrente, nei confronti della A., compensando le spese del doppio grado di giudizio tra tali due parti; accertava la unitarietà dell’impresa costituita dalle società appellanti A.I. s.p.a. (già M.F. s.p.a.) e A. (già A.I. s.p.a) e condannava queste ultime a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione in misura non superre a 12 mensilità, oltre accessori di legge, nulla dovendosi detrarre a titolo di aliunde perceptum e percipiendum dall’indennità risarcitoria; confermava le restanti statuizioni di merito del primo giudice e condannava le società appellanti A.I. s.p.a. e A.I. F.M.C. s.p.a. al pagamento in favore della parte appellata delle spese del doppio grado nella misura di 3/4, liquidate nella quota in C 4.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario, compensando il restante quarto.
2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la A.I. s.p.a. e la A.I. F.M.C. s.p.a. sulla base di cinque motivi, ai quali Peso Fabio ha resistito con controricorso. L’altra intimata A. s.p.a. non ha inteso costituirsi.
3. Sia le società ricorrenti che il Peso hanno depositato memorie.
Considerato che
1. a seguito della fissazione dell’adunanza camerale le due società ricorrenti, nel frattempo entrambe poste in liquidazione, hanno notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., atto che nella specie si appalesa regolare, essendo univocamente abdicativo e sottoscritto dagli attuali legali rappresentanti delle ricorrenti e dai difensori di queste ultime;
2. il controricorrente Peso non ha inteso aderire a tale rinuncia;
3. deve essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n. 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015);
4. non può, invece, essere dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere, che comporta la perdita di efficacia della sentenza impugnata, perché la stessa si determina solo qualora “le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall’accordo” (Cass. S.U. n. 8980/2018);
5. l’adesione delle altre parti alla rinuncia rileva, ex art. 391, comma quarto, c.p.c., solo ai fini del regolamento delle spese ed impedisce alla Corte di condannare, ai sensi del comma secondo dello stesso articolo, al pagamento delle stesse la parte che ha dato causa al processo;
6. nel caso di specie, invece, parte controricorrente, con nota regolarmente depositata, s’è limitata a prendere atto della rinuncia che è stata ad essa notificata, chiedendo però la liquidazione delle spese, con attribuzione in favore dei propri difensori, contestualmente dichiaratisi distrattari.
7. pertanto, le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico delle rinunzianti, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati A. B. e M. L., difensori di parte controricorrente, quali antistatari, nulla disponendosi invece in proposito per l’altra società A., mera intimata che non ha svolto attività difensiva.
8. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.000.00 per compensi, C 200,00 per esborsi, 15% spese forfetarie, oltre accessori di legge, e che distrae in favore dei difensori del contro ricorrente.