CORTE DI CASSAZIONE – Sentanza 11 marzo 2022, n. 8053 – Ai sensi dell’art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, il giudice che accerta l’inefficacia o l’illegittimità del licenziamento deve ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, anche in mancanza di una esplicita domanda in tal senso del lavoratore licenziato
Ai sensi dell'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, il giudice che accerta l'inefficacia o l'illegittimità del licenziamento deve ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, anche in mancanza di una esplicita domanda in tal senso del lavoratore licenziato