CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 marzo 2022, n. 7814
Premi Inail – Versamento – Cartella di pagamento – Requisito di imprenditore artigiano – Iscrizione all’albo
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisone di primo grado con cui era stata respinta l’opposizione di G.D. avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto premi INAIL per complessivi Euro 6.794,04.
2. Per quanto qui di rilievo, la Corte territoriale ha osservato come il requisito di imprenditore artigiano, in capo al D., si ricavasse, in via presuntiva, dall’iscrizione dello stesso nell’albo delle imprese artigiane presso la Camera di commercio.
3. Elementi di segno contrario, a giudizio della Corte territoriale, non erano, invece, ricavabili dalle deposizioni testimoniali, provenienti da persone non a diretta conoscenza dei fatti.
4. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione, G.D. con tre motivi, successivamente illustrati con memoria.
5. Ha resistito, con controricorso, l’NAIL. E’ rimasta, invece, intimata Equitalia sud spa.
6. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, nr. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla legge nr. 176 del 2020.
Ragioni della decisione
7. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, nr. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, nr. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.
8. Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. – il ricorrente denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia.
9. Assume, in sintesi, di non condividere le argomentazioni della Corte d’appello perché non coerenti al contenuto dell’istruttoria svolta nel giudizio di primo grado.
10. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter cod.proc.civ., a tenore del quale il vizio ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. «doppia conforme», come nella fattispecie di causa. La disposizione è applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall’11 settembre 2012 (articolo 54 co.2 DL 83/2012); nel presente giudizio l’impugnazione risulta iscritta nel 2014.
11. In ogni caso, le censure non indicano il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplice). Esse, sostanzialmente, investono l’intero iter argomentativo e sono dirette ad un diverso e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, finalità del tutto estranea al giudizio di cassazione, caratterizzato dall’assenza del potere di accertare e valutare i fatti di causa.
12. La giurisprudenza della Corte insegna che «la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (ex plurimis, Cass. nr. 17702 del 2015; Cass. nr.13485 del 2014).
13. Sotto diverso profilo, il denunciato vizio di «contraddittoria o insufficiente» motivazione non è compatibile con il nuovo testo dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ (Cass., sez. un., nr. 14477 del 2015; ex multis, tra le sezioni semplici, Cass. n.20284 del 2019; Cass. nr. 31543 del 2018), se non attraverso la prospettazione di un «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» o di una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» che non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass., sez.un., nr. 22232 del 2016). Tutte evenienze non riscontrabili nella sentenza impugnata che ha spiegato in maniera chiara e niente affatto perplessa le ragioni per cui il ricorrente dovesse qualificarsi come artigiano e fosse, perciò, tenuto al versamento dei premi INAIL.
14. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art 360 nr. 3 cod.proc.civ. – il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 cod.civ. per avere la Corte di appello ritenuto che egli non avesse offerto la prova circa la propria posizione di non artigiano.
15. Il motivo è infondato.
16. Secondo l’orientamento consolidatosi negli ultimi anni, in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod.civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr., con riferimento alle pretese creditorie degli enti previdenziali sulla base di verbali ispettivi, Cass. nr. 22862 del 2010; Cass. nr. 14965 del 2012; in motivazione, Cass. nr. 23038 del 2019; Cass. nr. n.26274 del 2020).
17. A tale regola di giudizio si è attenuta anche la decisione impugnata. La Corte di merito, ai fini dell’accertamento dell’obbligo di assicurazione INAIL da parte del ricorrente, come imprenditore artigiano, ha valorizzato l’elemento presuntivo dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio.
18. L’affermazione della sentenza secondo cui la prova contraria, offerta dal D., non fosse idonea a superare la diversa emergenza non costituisce un ribaltamento dell’onere probatorio ma – conformemente alla sopra indicata regola di giudizio – esprime piuttosto la valutazione di tutte le risultanze di causa e il giudizio di assenza di elementi processuali addotti dalla parte privata, per contrastare un quadro probatorio a sé sfavorevole e orientare verso un diverso esito della lite.
19. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 delta legge n. 443 del 1985, perché la Corte d’appello lo avrebbe erroneamente qualificato come «imprenditore artigiano».
20. Anche il terzo motivo, sub specie di violazione e falsa applicazione di norme di legge, investe, in definitiva, l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, reso dalla Corte d’appello.
21. L’ errore di diritto, infatti, è prospettato sulla base di una diversa ricostruzione della fattispecie concreta mentre, come ripetutamente afferma questa Corte, l’applicazione delle norme di diritto viene in rilievo in relazione al fatto accertato in sentenza e non rispetto a fatti diversamente ricostruiti dalla parte ricorrente (ex plurimis, in motivaz., Cass. nr.32757 del 2021).
22. Complessivamente, sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va rigettato.
23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in favore dell’INAIL. Nulla deve provvedersi nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., in difetto di attività difensiva.
24. Sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello previsto dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
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