DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 dicembre 2021, n. 41019 – Solo qualora la decisione in prime cure di tale questione non abbia formato oggetto di specifica impugnazione può verificarsi sul punto un giudicato interno, preclusivo della stessa possibilità che il giudice del gravame possa rilevarla d’ufficio, inoltre non è configurabile alcun giudicato implicito nelle fattispecie c.d. di assorbimento improprio dovuto alla decisione sulla base di una ragione più liquida

Solo qualora la decisione in prime cure di tale questione non abbia formato oggetto di specifica impugnazione può verificarsi sul punto un giudicato interno, preclusivo della stessa possibilità che il giudice del gravame possa rilevarla d'ufficio, inoltre non è configurabile alcun giudicato implicito nelle fattispecie c.d. di assorbimento improprio dovuto alla decisione sulla base di una ragione più liquida

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 dicembre 2021, n. 40652 – La disposizione di cui all’art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto – nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso

La disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto - nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39949 – Il ricorso in cassazione è inammissibile per difetto di specificità qualora il ricorrente omette, in violazione della prescrizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., di trascrivere il contenuto del ricorso proposto davanti al Tribunale nonché il contenuto dell’atto con il quale ha adito il Collegio arbitrale, adempimenti questi indispensabili al fine della verifica della fondatezza delle censure articolate sulla base del solo ricorso per cassazione, senza il sussidio di altre fonti, non essendo la Corte di cassazione tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo

Il ricorso in cassazione è inammissibile per difetto di specificità qualora il ricorrente omette, in violazione della prescrizione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., di trascrivere il contenuto del ricorso proposto davanti al Tribunale nonché il contenuto dell'atto con il quale ha adito il Collegio arbitrale, adempimenti questi indispensabili al fine della verifica della fondatezza delle censure articolate sulla base del solo ricorso per cassazione, senza il sussidio di altre fonti, non essendo la Corte di cassazione tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 dicembre 2021, n. 40207 – In tema di revocazione ha ripetutamente affermato che l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato

In tema di revocazione ha ripetutamente affermato che l’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40301 – La situazione di stabilità reale (che consente il decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro ed impedisce la sospensione della decorrenza del termine) deve essere valutata non già con riguardo alla disciplina che astrattamente viene attribuita dal giudice in sede di corretta qualificazione del rapporto bensì in riferimento alla effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore vissuta nell’attualità del suo svolgimento, considerando che la libera recedibilità da un contratto formalmente configurato dalle parti come autonomo o parasubordinato esclude quella particolare forza di resistenza che la giurisprudenza dei Giudici delle leggi pone quale presupposto per la decorrenza dei termini prescrizionali

La situazione di stabilità reale (che consente il decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro ed impedisce la sospensione della decorrenza del termine) deve essere valutata non già con riguardo alla disciplina che astrattamente viene attribuita dal giudice in sede di corretta qualificazione del rapporto bensì in riferimento alla effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore vissuta nell’attualità del suo svolgimento, considerando che la libera recedibilità da un contratto formalmente configurato dalle parti come autonomo o parasubordinato esclude quella particolare forza di resistenza che la giurisprudenza dei Giudici delle leggi pone quale presupposto per la decorrenza dei termini prescrizionali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 40003 – Per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.

Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40206 – Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

Nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39751 – Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all’art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l’esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente

Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente

Torna in cima