DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40896 – Ai fini della liquidazione in via equitativa del compenso dovuto ad un professionista a norma degli artt. 1709 e 2225 c.c., il giudice di merito debba far riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità dell’attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal committente

Ai fini della liquidazione in via equitativa del compenso dovuto ad un professionista a norma degli artt. 1709 e 2225 c.c., il giudice di merito debba far riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità dell'attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal committente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 dicembre 2021, n. 41732 – La violazione dell’art. 1335 cc prevede una presunzione di conoscenza (o meglio di conoscibilità) degli atti negoziali comunque superabile mediante prova contraria non dando luogo la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata ad una presunzione iurìs et de iure di avvenuta ricezione dell’atto, in quanto è sempre possibile la specifica confutazione della circostanza e la prova contraria

La violazione dell'art. 1335 cc prevede una presunzione di conoscenza (o meglio di conoscibilità) degli atti negoziali comunque superabile mediante prova contraria non dando luogo la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ad una presunzione iurìs et de iure di avvenuta ricezione dell'atto, in quanto è sempre possibile la specifica confutazione della circostanza e la prova contraria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 dicembre 2021, n. 41729 – Spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato, la relativa valutazione non è più censurabile in cassazione alla stregua della sufficienza logica della motivazione per essere ormai il controllo della motivazione

Spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato, la relativa valutazione non è più censurabile in cassazione alla stregua della sufficienza logica della motivazione per essere ormai il controllo della motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 dicembre 2021, n. 41581 – In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria

In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 dicembre 2021, n. 41275 – La violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è integrata solo allorchè si alleghi che il giudice del merito abbia, rispettivamente, posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

La violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è integrata solo allorchè si alleghi che il giudice del merito abbia, rispettivamente, posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 dicembre 2021, n. 40977 – La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atri indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo

La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atri indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 dicembre 2021, n. 41020 – La violazione di norme di diritto va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’elencazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina

La violazione di norme di diritto va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'elencazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 dicembre 2021, n. 41276 – Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes deciderteli” ognuna delle quali sufficienti, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate

Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes deciderteli" ognuna delle quali sufficienti, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes, dall'altro che tali censure risultino tutte fondate

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