CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 dicembre 2021, n. 41729 – Spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato, la relativa valutazione non è più censurabile in cassazione alla stregua della sufficienza logica della motivazione per essere ormai il controllo della motivazione