CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40301 – La situazione di stabilità reale (che consente il decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro ed impedisce la sospensione della decorrenza del termine) deve essere valutata non già con riguardo alla disciplina che astrattamente viene attribuita dal giudice in sede di corretta qualificazione del rapporto bensì in riferimento alla effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore vissuta nell’attualità del suo svolgimento, considerando che la libera recedibilità da un contratto formalmente configurato dalle parti come autonomo o parasubordinato esclude quella particolare forza di resistenza che la giurisprudenza dei Giudici delle leggi pone quale presupposto per la decorrenza dei termini prescrizionali