DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 5588 depositata il 1° marzo 2024 – La natura del giudizio di rinvio evidenzia che quest’ultimo non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione; il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c.; pertanto il giudice del rinvio, riassunta la causa, dovrà innanzitutto individuare l’oggetto del giudizio attraverso un’attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell’espletamento delle attività conseguenti

La natura del giudizio di rinvio evidenzia che quest’ultimo non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione; il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c.; pertanto il giudice del rinvio, riassunta la causa, dovrà innanzitutto individuare l’oggetto del giudizio attraverso un’attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell’espletamento delle attività conseguenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 5756 depositata il 4 marzo 2024 – Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all’art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo pec, che, come tale, non richiede l’apposizione della formula “Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012”, prevista dall’allegato 8 delle specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014 per le sole notificazioni e non anche per la comunicazioni, senza che rilevi che per entrambi gli atti il biglietto di cancelleria contiene il testo integrale del provvedimento trasmesso

Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo pec, che, come tale, non richiede l'apposizione della formula "Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012", prevista dall'allegato 8 delle specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014 per le sole notificazioni e non anche per la comunicazioni, senza che rilevi che per entrambi gli atti il biglietto di cancelleria contiene il testo integrale del provvedimento trasmesso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6201 depositata il 7 marzo 2024 – Il vizio di omessa pronuncia, causativo della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto

Il vizio di omessa pronuncia, causativo della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 5679 depositata il 4 marzo 2024 – La violazione dell’art 2697 cod. civ. si ha, tecnicamente, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cpc

La violazione dell’art 2697 cod. civ. si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 31019 depositata il 7 novembre 2023 – Il controllo del limite esterno della giurisdizione – che l’art. 111, comma 8 Cost., affida alla Corte di cassazione, secondo i limiti da ultimo precisati da Corte cost. (sent. n.6 del 2018) – non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o, come nel caso, in procedendo, «senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l’interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell’attività giurisdizionale»

Il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8 Cost., affida alla Corte di cassazione, secondo i limiti da ultimo precisati da Corte cost. (sent. n.6 del 2018) - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o, come nel caso, in procedendo, «senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell'attività giurisdizionale»

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4743 depositata il 22 febbraio 2024 – In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall’art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell’attività, per la quale sussiste il presupposto dell’obbligo della retribuzione corrispettivo, ad eccezione delle ipotesi di sospensione debitamente comunicate all’INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabile, e quella della riduzione dell’attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione

In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell'attività, per la quale sussiste il presupposto dell'obbligo della retribuzione corrispettivo, ad eccezione delle ipotesi di sospensione debitamente comunicate all'INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabile, e quella della riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 5514 depositata il 1° marzo 2024 – L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153, secondo comma c.p.c., come novellato dalla legge n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell’assolutezza, e non già di un’impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, secondo comma c.p.c., come novellato dalla legge n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza, e non già di un'impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4903 depositata il 23 febbraio 2024 – Nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicché vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall’art. 436 c.p.c.

Nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicché vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436 c.p.c.

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