DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31630 depositata il 14 novembre 2023 – Il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto

Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31596 depositata il 14 novembre 2023 – Qualora la Corte territoriale non si è proprio occupata di una questione e/o eccezione si è in presenza dell’omessa pronuncia, sicché è onere del ricorrente indicare l’atto processuale e la fase o il grado del giudizio nei quali quella questione era stata da lui prospettata

Qualora la Corte territoriale non si è proprio occupata di una questione e/o eccezione si è in presenza dell'omessa pronuncia, sicché è onere del ricorrente indicare l’atto processuale e la fase o il grado del giudizio nei quali quella questione era stata da lui prospettata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31504 depositata il 13 novembre 2023 – La selezione e la valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, spettano al giudice di merito e che il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame

La selezione e la valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, spettano al giudice di merito e che il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31509 depositata il 13 novembre 2023 – Il ricorso in cassazione é inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il (preciso) contenuto dell’istanza rivolta al giudice di primo grado e il provvedimento giudiziale (nonché la riproposizione dell’istanza al giudice di appello), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.

Il ricorso in cassazione é inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il (preciso) contenuto dell’istanza rivolta al giudice di primo grado e il provvedimento giudiziale (nonché la riproposizione dell’istanza al giudice di appello), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31426 depositata il 13 novembre 2023 – Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all’art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31475 depositata il 13 novembre 2023 – Sussiste la violazione dell’art 2697 cod. civ. solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cpc

Sussiste la violazione dell’art 2697 cod. civ. solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 44906 depositate l’ 8 novembre 2023 – In assenza della parte civile, il proscioglimento nel merito a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, comma 2, è consentito al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento

In assenza della parte civile, il proscioglimento nel merito a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, comma 2, è consentito al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 44902 depositata l’ 8 novembre 2023 – Per affermare l’inattendibilità di tali dichiarazioni, il giudice di appello si sarebbe dovuto far carico di verificare, piuttosto che la sussistenza di elementi che le corroborassero, se di esse si fosse fatta regolare acquisizione con le dovute garanzie procedurali

Per affermare l'inattendibilità di tali dichiarazioni, il giudice di appello si sarebbe dovuto far carico di verificare, piuttosto che la sussistenza di elementi che le corroborassero, se di esse si fosse fatta regolare acquisizione con le dovute garanzie procedurali

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