CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31509 depositata il 13 novembre 2023 – Il ricorso in cassazione é inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il (preciso) contenuto dell’istanza rivolta al giudice di primo grado e il provvedimento giudiziale (nonché la riproposizione dell’istanza al giudice di appello), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.