DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33016 depositata il 28 novembre 2023 – L’inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decorso il cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, comma secondo, cod. civ.), non determina di per sè la nullità del licenziamento, ma, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici (art. 1367 cod. civ.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione ostativa

L'inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decorso il cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, comma secondo, cod. civ.), non determina di per sè la nullità del licenziamento, ma, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici (art. 1367 cod. civ.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione ostativa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32860 depositata il 27 novembre 2023 – Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione del giuramento decisorio, che il giudice ritenga rilevanti ai fini della definizione della controversia, anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 2721, 2722, 2723 cod. civ., nonché, in tema di simulazione, dall’art. 1417 dello stesso codice

Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro sono ammesse tutte le prove, ad eccezione del giuramento decisorio, che il giudice ritenga rilevanti ai fini della definizione della controversia, anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 2721, 2722, 2723 cod. civ., nonché, in tema di simulazione, dall'art. 1417 dello stesso codice

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 32453 depositata il 22 novembre 2023 – In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32683 depositata il 24 novembre 2023 – Il giudicato esterno per spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, quale affermazione obiettiva di verità, è necessario che il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata – e non è questo il caso – e che, come detto, il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene. In tale evenienza, infatti, non è ammissibile che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, possa avvalersene a fondamento della sua pretesa e neppure possa riceverne un pregiudizio

Il giudicato esterno per spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, quale affermazione obiettiva di verità, è necessario che il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata - e non è questo il caso - e che, come detto, il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene. In tale evenienza, infatti, non è ammissibile che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, possa avvalersene a fondamento della sua pretesa e neppure possa riceverne un pregiudizio

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32717 depositata il 24 novembre 2023 – Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare ” efficacia riflessa” nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione; c) l’ efficacia riflessa riguardi soltanto l’affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento

Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare " efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione; c) l' efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31733 depositata il 15 novembre 2023 – Costituisca capo autonomo di sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente

Costituisca capo autonomo di sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente

Corte di Cassazione ordinanza n. 7600 depositata il 16 marzo 2023 – In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, non già per l’irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.

In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31645 depositata il 14 novembre 2023 – Quando il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, sia determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo sussistenti all’epoca della comunicazione del licenziamento, e della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell’attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito

Quando il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, sia determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento, e della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito

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