DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34669 depositata il 12 dicembre 2023 – In caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, terzo comma l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione stabiliti dall’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte. E tale dichiarazione, qualora non sia già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, secondo comma c.p.c., deve essere notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario

In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, terzo comma l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione stabiliti dall'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte. E tale dichiarazione, qualora non sia già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, secondo comma c.p.c., deve essere notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34393 depositata l’ 11 dicembre 2023 – Il vizio di motivazione apparente della sentenza sia denunziabile in sede di legittimità quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, per l’obiettiva inidoneità delle argomentazioni a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento; sicché, essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

Il vizio di motivazione apparente della sentenza sia denunziabile in sede di legittimità quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, per l’obiettiva inidoneità delle argomentazioni a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento; sicché, essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 34505 depositata l’ 11 dicembre 2023 – L’accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica e alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a punto fondamentale comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuto nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno definito lo scopo ed il petitum del primo

L’accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica e alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a punto fondamentale comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuto nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno definito lo scopo ed il petitum del primo

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 48520 depositata il 6 dicembre 2023 – Il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore

Il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34662 depositata il 12 dicembre 2023 – La valutazione della prova di natura indiziaria va esaminata sotto il duplice momento valutativo, in cui si articola necessariamente, sotto il profilo diacronico di “analisi-sintesi” dei vari elementi che la compongono

La valutazione della prova di natura indiziaria va esaminata sotto il duplice momento valutativo, in cui si articola necessariamente, sotto il profilo diacronico di “analisi-sintesi” dei vari elementi che la compongono

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33581 depositata il 1° dicembre 2023 – Può parlarsi di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» quando essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice

Può parlarsi di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» quando essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 33964 depositata il 5 dicembre 2023 – La disciplina della c.d. doppia conforme riguarda, come espressamente afferma l’art. 348-ter, co. 4, c.p.c., il caso in cui vi sia decisione sulla base di questioni di fatto identicamente risolte dalle sentenze di merito sui due gradi di giudizio. Fatto da intendersi come riguardante le vicende storiche delle situazioni sostanziali dedotte e non come riguardante profili tali da sollecitare la disamina di circostanze meramente processuali, ad es. sull’allegazione o la prova

La disciplina della c.d. doppia conforme riguarda, come espressamente afferma l’art. 348-ter, co. 4, c.p.c., il caso in cui vi sia decisione sulla base di questioni di fatto identicamente risolte dalle sentenze di merito sui due gradi di giudizio. Fatto da intendersi come riguardante le vicende storiche delle situazioni sostanziali dedotte e non come riguardante profili tali da sollecitare la disamina di circostanze meramente processuali, ad es. sull’allegazione o la prova

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33713 depositata il 4 dicembre 2023 – Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale ed hanno perciò valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale ed hanno perciò valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità

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