GARE di APPALTO

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, sentenza n. 6424 depositata il 3 luglio 2023 – Le Stazioni appaltanti devono determinare il costo del lavoro esposto dall’operatore economico, per l’attività prestata dai soci lavoratori, in applicazione integrale dei diritti riconosciuti dalla contrattazione collettiva di riferimento, e ciò al fine di ristabilire il corretto confronto concorrenziale rispetto agli altri operatori partecipanti alla gara, e quindi valutare l’effettivo costo del lavoro che si deve sostenere per far fronte all’esecuzione del contratto

Le Stazioni appaltanti devono determinare il costo del lavoro esposto dall’operatore economico, per l’attività prestata dai soci lavoratori, in applicazione integrale dei diritti riconosciuti dalla contrattazione collettiva di riferimento, e ciò al fine di ristabilire il corretto confronto concorrenziale rispetto agli altri operatori partecipanti alla gara, e quindi valutare l’effettivo costo del lavoro che si deve sostenere per far fronte all’esecuzione del contratto

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione IV, sentenza n. 2567 depositata il 18 novembre 2022 – In astratto è ammissibile l’utilizzo di soci d’opera per eseguire un appalto pubblico, tuttavia è necessario che la Stazione appaltante verifichi in maniera puntuale e approfondita se tale elemento non rappresenti una modalità elusiva delle norme che impongono il rispetto dei diritti dei lavoratori (rectius, dei prestatori d’opera), nonché delle regole concorrenziali e dei principi di sostenibilità e attendibilità dell’offerta resa in sede di gara pubblica

In astratto è ammissibile l’utilizzo di soci d’opera per eseguire un appalto pubblico, tuttavia è necessario che la Stazione appaltante verifichi in maniera puntuale e approfondita se tale elemento non rappresenti una modalità elusiva delle norme che impongono il rispetto dei diritti dei lavoratori (rectius, dei prestatori d’opera), nonché delle regole concorrenziali e dei principi di sostenibilità e attendibilità dell’offerta resa in sede di gara pubblica

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, sentenza n. 3735 depositata il 13 giugno 2024 – Il riequilibrio contrattuale costituisce oggi principio espressamente affermato nel nuovo codice dei contratti pubblici (art. 9 del d.lgs. n. 36/2023) secondo cui i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, ove la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste o imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, tra le quali “la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”

Il riequilibrio contrattuale costituisce oggi principio espressamente affermato nel nuovo codice dei contratti pubblici (art. 9 del d.lgs. n. 36/2023) secondo cui i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, ove la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste o imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, tra le quali “la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”

Appalti: i rinnovi dei CCNL, in ragione della loro inderogabilità e per la natura che rivestono, rientrano tra le circostanze impreviste ed imprevedibili come “la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione prima, con la sentenza n. 3735 depositata il 13 giugno 2024, intervenendo in tema di modifica dei contratti con la P.A. di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016 ora trasfuso nell'art. 120 del d.lgs. n. 36 del 2023, ha ribadito che "... il tema del [...]

I termini di impugnazione avverso l’aggiudicazione di gara sono incrementati di 15 giorni se i motivi del ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta

Con la sentenza n. 2882 depositata il 27 marzo 2024 il Consiglio di Stato, intervenuto a decidere sul termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione di una gara, ha ribadito quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2020 secondo cui, alla luce dei principi della Corte di Giustizia UE (in ossequio alla sentenza della [...]

Ministero dei Trasporti – Servizio Supporto Giuridico – parere n. 2174 del 26 febbraio 2024 – Garanzia definitiva nelle procedure sotto soglia

Ministero dei Trasporti - Servizio Supporto Giuridico - parere n. 2174 del 26 febbraio 2024 Oggetto: Garanzie - D.Lgs. 36/2023, art. 53, comma 4 - Garanzia definitiva nelle procedure sotto soglia. Quesito Si chiede se la garanzia definitiva nelle procedure sotto soglia, con particolare riferimento alle negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), [...]

Nelle procedure negoziate sotto soglia UE, per l’assegnazione di appalti pubblici, la garanzia di cui all’articolo 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 deve essere pari al 5% dell’importo contrattuale

Il servizio supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti con il parere n. 2174 del 26 febbraio 2024, sulla garanzia definitiva nelle procedure sottosoglia UE, ha precisato che nelle procedure negoziali sotto soglia UE l'importo della garanzia definitiva, di cui all'articolo 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 deve essere pari al 5% dell’importo [...]

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 2882 depositata il 27 marzo 2024 – L’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti”): in tal caso, infatti, “il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti” ed il nuovo termine si applica, in particolare, laddove l’amministrazione non dia “immediata conoscenza” degli atti di gara, in specie mediante tempestiva risposta alla (anch’essa tempestiva) richiesta d’accesso, da evadere entro il termine di 15 giorni, e coincide con l’ordinario termine d’impugnazione di trenta giorni, decorrente dalla effettiva ostensione dei documenti richiesti dall’interessata

L’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti”): in tal caso, infatti, “il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti” ed il nuovo termine si applica, in particolare, laddove l’amministrazione non dia “immediata conoscenza” degli atti di gara, in specie mediante tempestiva risposta alla (anch’essa tempestiva) richiesta d’accesso, da evadere entro il termine di 15 giorni, e coincide con l’ordinario termine d’impugnazione di trenta giorni, decorrente dalla effettiva ostensione dei documenti richiesti dall’interessata

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