CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2020, n. 8539 – Il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all’IRAP posto che, «non essendo l’IRAP un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del “raddoppio dei termini” di accertamento
Il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all'IRAP posto che, «non essendo l'IRAP un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del "raddoppio dei termini" di accertamento