IVA

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 29 luglio 2019, n. C-388/18 – Osta a una disciplina nazionale o a una prassi amministrativa nazionale in virtù della quale il volume d’affari cui far riferimento per l’applicabilità del regime speciale delle piccole imprese a un soggetto passivo rientrante nel regime speciale del margine previsto per i soggetti passivi-rivenditori è calcolato, conformemente all’articolo 315 di tale direttiva, tenendo conto soltanto del margine di profitto realizzato

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 29 luglio 2019, n. C-388/18 Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Armonizzazione delle normative fiscali - Direttiva 2006/112/CE - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 288, primo comma, punto 1, e articolo 315 - Regime speciale delle piccole imprese - Regime speciale dei soggetti passivi-rivenditori - Soggetto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2019, n. 20355 – La cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra – avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all’esercizio dell’impresa – tra le operazioni imponibili ex art. 1, d.P.R. n. 633 del 1972, sicché deve assoggettarsi all’imposta proporzionale di registro e non all’I.V.A.

La cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra - avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all'esercizio dell'impresa - tra le operazioni imponibili ex art. 1, d.P.R. n. 633 del 1972, sicché deve assoggettarsi all'imposta proporzionale di registro e non all'I.V.A.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 luglio 2019, n. 20175 – L’IVA sulla c.d. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi – ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa – per il solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresa stessa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all’IVA, nella misura dovuta

L'IVA sulla c.d. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa stessa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA, nella misura dovuta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 luglio 2019, n. 20149 – Un terreno edificabile, di proprietà e coltivato da un imprenditore agricolo, non può esser compreso tra i beni strumentali da assoggettarsi a IVA in caso di cessione ad altro soggetto, allorché l’immobile abbia acquisito una destinazione edificatoria diversa da quella originariamente goduta

un terreno edificabile, di proprietà e coltivato da un imprenditore agricolo, non può esser compreso tra i beni strumentali da assoggettarsi a IVA in caso di cessione ad altro soggetto, allorché l'immobile abbia acquisito una destinazione edificatoria diversa da quella originariamente goduta

Chiarimenti in materia di aliquote IVA e ritenute d’acconto applicabili alle diverse operazioni aventi ad oggetto ascensori, ivi comprese quelle finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche – Risposta 24 luglio 2019, n. 18 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 24 luglio 2019, n. 18 Consulenza giuridica - Chiarimenti in materia di aliquote IVA e ritenute d’acconto applicabili alle diverse operazioni aventi ad oggetto ascensori, ivi comprese quelle finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche Quesito L’Associazione X (in seguito "Istante" o "Associazione"), evidenziando diverse incongruenze in merito all’applicazione dell’IVA e delle [...]

Operazioni a premio effettuate in territorio italiano da imprese estere – FAQ n. 5 del MISE – Adempimenti IVA – Risposta 24 luglio 2019, n. 314 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 24 luglio 2019, n. 314 Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Operazioni a premio effettuate in territorio italiano da imprese estere - FAQ n. 5 del MISE - Adempimenti IVA Quesito Beta s.r.l. (in seguito, "Società", "Istante" o "Delegato") presenta istanza di interpello in quanto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 luglio 2019, n. 19987 – L’Agenzia delle dogane è funzionalmente competente al recupero dell’IVA all’importazione sia nel caso di coincidenza dell’immissione in libera pratica con quella in consumo, sia quando, pur mancando detta coincidenza, venga riscontrata una irregolarità nella gestione dei fino al momento della estrazione delle merci, mentre nella fase successiva, nelle ipotesi di indebite detrazioni operate con il sistema dell’autofatturazione, la relativa competenza spetta all’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle dogane è funzionalmente competente al recupero dell'IVA all'importazione sia nel caso di coincidenza dell'immissione in libera pratica con quella in consumo, sia quando, pur mancando detta coincidenza, venga riscontrata una irregolarità nella gestione dei fino al momento della estrazione delle merci, mentre nella fase successiva, nelle ipotesi di indebite detrazioni operate con il sistema dell'autofatturazione, la relativa competenza spetta all'Agenzia delle Entrate, poiché la riscossione dell'IVA al di fuori degli spazi doganali non afferisce alla demandata, ex art. 63 del d. Igs. n. 300 del 1999, alla competenza della Agenzia delle Dogane

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2019, n. 19692 – L’IVA sulla c.d. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo per cui è preclusa la detrazione da parte del cessionario , poiché è indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all’IVA, nella misura dovuta

in tema di IVA, questa Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, e in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa stessa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA, nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario

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