CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 aprile 2019, n. 9223 – Il reverse charge è un metodo normale per l’applicazione dell’Iva alle operazioni transfrontaliere da parte del cessionario
In sintesi sebbene il soggetto passivo non abbia materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, e si è quindi illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui all'art. 50- bis, comma 4, lett. b), del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993, qualora abbia già provveduto all'adempimento, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile mediante un'auto-fatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, deve ritenersi che in tal caso la violazione del sistema del versamento dell'IVA realizzata dall'importatore sia solo di natura formale e non si possa mettere, pertanto in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13