IVA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 marzo 2019, n. 8331 – In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 marzo 2019, n. 8331 Tributi - IVA - Controllo formale della dichiarazione - Credito d’imposta non riportato nella precedente dichiarazione - Disconoscimento - Iscrizione a ruolo - Obbligo di preventivo avviso di accertamento - Esclusione Rilevato che - l'Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo nei confronti della società [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8011 – In tema di Iva e ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8011 Imposte indirette - IVA - Istanza di rimborso - Dichiarazione annuale - Trasmissione telematica Rilevato che la T. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2271/67/2012, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2019, n. 7999 – La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili

Fatturazione elettronica fisioterapisti – Risposta 19 marzo 2019, n. 78 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 19 marzo 2019, n. 78 Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Fatturazione elettronica fisioterapisti Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente Quesito Il contribuente, nel prosieguo istante, rappresenta il quesito qui di seguito sinteticamente riportato. L’istante è un fisioterapista abilitato all’esercizio [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 marzo 2019, n. 7239 – In tema di IVA mentre le cessioni di beni da parte di società commerciali sono da considerare “in ogni caso” – cioè senza eccezioni – effettuate nell’esercizio di impresa, per gli acquisti di beni da parte delle stesse società il requisito dell’inerenza, ai fini della detraibilità dell’imposta, non può presumersi sulla base della sola qualità di imprenditore dell’acquirente

In tema di IVA dovuta da società di persone, pur dovendosi riconoscere la soggettività passiva della società, la responsabilità della stessa si ripercuote - sia pur in via sussidiaria - anche sui soci ai sensi dell'art. 2991 cod. civ. (che è norma operante - in assenza di espressa deroga - anche per i rapporti tributari e le obbligazioni da essi derivanti) ma non esclude la natura solidale della obbligazione dei soci, con la conseguenza che, sul piano processuale, non è ravvisabile alcun litisconsorzio necessario con i soci e la scindibilità delle cause non determina la necessità del "simultaneus processus"

Esercizio del diritto di rivalsa – Principio di diritto 18 marzo 2019, n. 10 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Principio di diritto 18 marzo 2019, n. 10 Art. 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Esercizio del diritto di rivalsa Nonostante l’originaria fattura sia stata emessa nei confronti della posizione IVA del cessionario non residente, laddove quest’ultimo abbia successivamente costituito in Italia una stabile organizzazione, il [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 14 marzo 2019, n. C-449/17 – IVA – Nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario» relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 14 marzo 2019, n. C-449/17 Rinvio pregiudiziale - Sistema comune IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) - Esenzione a favore di alcune attività di interesse pubblico - Insegnamento scolastico o universitario - Nozione - Lezioni di guida automobilistica impartite da una scuola [...]

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