IVA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8868 – In tema di IVA, il regime del margine costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi

In tema di IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in l. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato - costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l'amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest'ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l'IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l'amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta. Nell'ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, assolta a monte per l'acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8857 – Responsabilità solidale dell’acquirente per l’IVA non versata dai fornitori, ove il cedente non versi l’imposta relativa a cessioni di autovetture effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento, senza che sia necessaria nei suoi confronti alcuna attività accertativa

Pertanto, ai fini dell'applicazione della solidarietà passiva nella obbligazione tributarie ex art. 60 bis d.p.r. 633/1972 occorrono quattro condizioni: 1) che la cessione si riferisca a determinati beni da individuare con decreto ministeriale; 2) che la cessione dei beni sia effettuata ad un prezzo inferiore al loro valore normale; 3) che il cessionario sia soggetto passivo Iva; 4) che il cedente non abbia versato l'imposta relativa alla cessione effettuata.

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 27 marzo 2019, n. C-201/18 – Gli articoli 14, 15, 168, 184, 185, 187 e 188 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 devono essere interpretati nel senso che essi non impongono un obbligo di rettifica dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante su un immobile che è stata inizialmente detratta correttamente, quando tale bene è stato oggetto di un’operazione di sale and lease back (vendita con locazione finanziaria di ritorno) non soggetta all’IVA

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 27 marzo 2019, n. C-201/18 "Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Armonizzazione delle normative fiscali - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Bene di investimento immobiliare - Vendita con locazione finanziaria di ritorno (sale and lease back) - Rettifica delle detrazioni dell’IVA - [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2019, n. 8170 – Acquisti interni, intracomunitari e importazioni con importo superiore al plafond mensile

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 marzo 2019, n. 8170 IVA - Acquisti interni, intracomunitari e importazioni - Plafond mensile Rilevato che la Dogana di Arezzo contestava in solido a M.M., S.L. e alla S.r.l. C.K. di avere eseguito, a partire dall' 1 gennaio 1998, acquisti interni, intracomunitari e importazioni senza applicazione dell'IVA utilizzando il [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 marzo 2019, n. 8331 – In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 marzo 2019, n. 8331 Tributi - IVA - Controllo formale della dichiarazione - Credito d’imposta non riportato nella precedente dichiarazione - Disconoscimento - Iscrizione a ruolo - Obbligo di preventivo avviso di accertamento - Esclusione Rilevato che - l'Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo nei confronti della società [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8011 – In tema di Iva e ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8011 Imposte indirette - IVA - Istanza di rimborso - Dichiarazione annuale - Trasmissione telematica Rilevato che la T. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2271/67/2012, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2019, n. 7999 – La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili

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