IVA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 3046 – In tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 3046 Imposte indirette - IVA - Accertamento a tavolino - Contenzioso tributario - Tributi armonizzati e non armonizzati Ragioni della decisione La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2902 – Nel caso di operazioni di disposizione di titoli eseguite da una società fiduciaria su mandato dei propri clienti, per verificare se le suddette operazioni rientrino o non nel calcolo della percentuale detraibile, occorre avere riguardo a quella effettivamente svolta dall’impresa, dovendosi avere riguardo al volume d’affari della contribuente

Nel caso di operazioni di disposizione di titoli eseguite da una società fiduciaria su mandato dei propri clienti, per verificare se le suddette operazioni rientrino o non nel calcolo della percentuale detraibile, occorre avere riguardo non già all'attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall'impresa, dovendosi avere riguardo al volume d’affari della contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2853 – In tema di Iva, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono mai state poste in essere, indicando gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione

«l'art. 60-bis, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell’Iva da parte del cedente per le cessioni dei beni individuati dal d.m. 22 dicembre 2005 e successive modifiche, qualora siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale, presuppone - a differenza dell'art. 21, comma 7, del medesimo d.P.R., che concerne l'emissione di fatture per operazioni inesistenti - l'effettività dell'operazione, sotto fatturata rispetto al valore normale della cessione, tanto in relazione alla realtà economica, quanto al rapporto intersoggettivo tra cedente e cessionario, e quindi consente a quest'ultimo di portare in detrazione l'iva non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale. In presenza di una operazione soggettivamente inesistente, che si verifica in caso di interposizione fittizia del cedente e che impedisce al fittizio cessionario di portare in detrazione la fattura, non trova applicazione l'art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2893 – Rimborso dell’eccedenza di credito IVA al contribuente non poteva essere imposto l’obbligo di prestare fideiussione anche per la revoca della sospensione

principio di neutralità dell'imposta (CGUE, sent. 11.04.2013, in causa C-138/12), affermando anche che le misure nazionali di natura conservativa incidenti sulla restituzione dell'eccedenza dell'Iva, se non sono a priori in contrasto con l'ordinamento dell'Unione quando tese ad assicurare interessi ugualmente degni di tutela, quali quelli erariali in riferimento ai crediti dello Stato, devono comunque rispondere al principio di proporzionalità, con minor pregiudizio possibile ai principi cui sottende la normativa europea. Ciò si traduce nell'escludere che tali misure mettano sistematicamente in discussione il diritto alla deduzione dell'Iva, principio fondamentale del sistema comune di tale imposta

Cessioni di miscanto – Aliquota IVA ordinaria 22% – Risposta 29 gennaio 2019, n. 15 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 29 gennaio 2019, n. 15 Cessioni di miscanto - Aliquota IVA ordinaria 22% Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente Quesito La Società Alfa ha chiesto alla scrivente un parere in merito all’aliquota IVA applicabile alle cessioni di miscanto in genere (ad esempio greggio, anche trinciato, macinato, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2017 – La cessione di terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo non potrebbe in nessun caso soddisfare il presupposto soggettivo IVA, atteso che i terreni edificabili non possono costituire oggetto dell’impresa agricola di cui all’art. 2135 c.c., non essendo destinati a coltivazione, silvicoltura e allevamento

va esaminata concretamente la destinazione che l'imprenditore agricolo (cedente) abbia dato al terreno edificabile, riconoscendo: - l'imponibilità IVA della cessione operata dall'imprenditore agricolo che abbia destinato il terreno all'attività (agricola) dell'impresa;- l'estraneità all'IVA e la soggezione all'imposta di registro proporzionale alla cessione di terreno edificabile che, pur essendo appartenente all'impresa agricola, sia estraneo all'attività della stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1831 – L’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta

la prova della consapevolezza dell'evasione, peraltro, non richiede che l'Amministrazione finanziaria provi la partecipazione del soggetto all'accordo criminoso od anche la sua piena consapevolezza della frode ma che essa dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi;

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