AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 febbraio 2019, n. 30
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Obblighi di fatturazione di un agricoltore socio di una cooperativa agricola
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Il contribuente, nel prosieguo istante, rappresenta il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante è un agricoltore socio di una cooperativa agricola la quale, per i prodotti alla stessa conferiti, assolve all’obbligo di emissione della fattura per conto del conferente come previsto dall’articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).
Con l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica ex articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la cooperativa ha informato il proprio socio che può delegarla alla trasmissione elettronica delle sue fatture.
L’istante pone tuttavia il dubbio di come ciò possa avvenire, considerato, tra l’altro, che attualmente la cooperativa non è in possesso delle sue fatture, in quanto la stessa emette fatture per conto, con propria numerazione, alle quali l’istante attribuisce un suo numero progressivo ai fini della registrazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, in riferimento ai quesiti posti l’interpellante ritiene corretto:
«Equiparare la fattura per conto ad una autofattura.
E pertanto ritiene di adottare il seguente comportamento:
Esonero della trasmissione telematica da parte del socio della cooperativa, fermo restante gli obblighi della registrazione».
Parere dell’agenzia delle entrate
Senza entrare nel merito dei regimi di tassazione propri dei produttori agricoli e del momento impositivo delle operazioni dagli stessi poste in essere, con relativo termine per l’emissione delle fatture – questioni che non costituiscono oggetto dell’istanza in esame – la problematica di odierno vaglio si concentra su come possa una cooperativa agricola fatturare elettronicamente per conto dei propri soci.
In merito, punto di partenza di qualsiasi valutazione è l’articolo 34, comma 7, del decreto IVA, in base al quale: «I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 [«prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli», ndr.] agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo»;
La concreta applicazione di tale previsione nel nuovo quadro normativo delineatosi a seguito dei vari interventi in tema di fatturazione elettronica (cfr. l’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015) è stata definita – a seguito di istanze similari a quella ora in esame già pervenute – nelle “FAQ – Risposte alle domande più frequenti” reperibili all’interno dell’area tematica del sito istituzionale della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/faq+fe).
Rinviando a dette FAQ i dettagli, anche grafici, sulla compilazione delle fatture, va qui ribadito che «la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).
Si ricorda che nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio occorre valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i dati della cooperativa e indicando che l’emittente è il “Cessionario/committente” (punto 2.2.8 dell’allegato “A” al provvedimento 30 aprile 2018), […]».
Inoltre, «nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”» (così la FAQ n. 47 pubblicata il 21 dicembre 2018).
Alla ricezione della fattura il socio potrà procedere ai successivi adempimenti richiamati dal citato articolo 34, comma 7, del decreto IVA.
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