CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 19 dicembre 2018, n. C-17/18 – IVA – La nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni” deve essere interpretata nel senso che in essa non rientra l’operazione mediante la quale un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale viene concesso in locazione, unitamente a tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio
IVA - La nozione di "trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni" deve essere interpretata nel senso che in essa non rientra l’operazione mediante la quale un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale viene concesso in locazione, unitamente a tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio. un contratto di locazione avente ad oggetto un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale, nonché tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio, costituisce una prestazione unica nell’ambito della quale la locazione del bene immobile rappresenta la prestazione principale