IVA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2019, n. 370 – Illegittima compensazione IVA e disapplicazione delle sanzioni in basa al principio del legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria in particolare se il contribuente si è uniformato alle circolari ministeriali ma nessuna rilevanza va data ai comunicati stampa

nel sistema il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino-contribuente, che guardi con diligenza e in buona fede alle affermazioni dell'Amministrazione Finanziaria, specialmente quelle rese in sede di documenti di prassi amministrativa; esso trova origine, non tanto - e non solo - nell'art. 10 dello Statuto del contribuente, che lo esplicita sul piano legislativo, quanto - e soprattutto - in principi costituzionali di portata generale (artt. 3, 23, 53, 97) richiamati dalla disciplina statutaria (art. 1), ed è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico ivi compresi quelli tributari in particolare; detti principi costituiscono uno dei fondamenti dello Stato di diritto, limitandone l'attività legislativa e amministrativa

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 19 dicembre 2018, n. C-552/17 – IVA – La sola messa a disposizione, da parte di un’agenzia di viaggio, di un alloggio per vacanze che essa prende in locazione da altri soggetti passivi o siffatta messa a disposizione di un alloggio per vacanze accompagnata da prestazioni ulteriori, indipendentemente dall’importanza di tali prestazioni ulteriori, costituiscono ciascuna un servizio unico rientrante nell’ambito di applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio

IVA - la sola messa a disposizione, da parte di un’agenzia di viaggio, di un alloggio per vacanze che essa prende in locazione da altri soggetti passivi o siffatta messa a disposizione di un alloggio per vacanze accompagnata da prestazioni ulteriori, indipendentemente dall’importanza di tali prestazioni ulteriori, costituiscono ciascuna un servizio unico rientrante nell’ambito di applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 19 dicembre 2018, n. C-422/17 – IVA – Quando un’agenzia di viaggio, assoggettata al regime speciale previsto agli articoli da 306 a 310, incassa un acconto sul pagamento di servizi turistici che fornirà al viaggiatore, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è esigibile, in conformità del suddetto articolo 65, a partire dal momento dell’incasso di tale acconto, a condizione che, in tale momento, i servizi turistici da fornire siano individuati con precisione

IVA - Quando un’agenzia di viaggio, assoggettata al regime speciale previsto agli articoli da 306 a 310, incassa un acconto sul pagamento di servizi turistici che fornirà al viaggiatore, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è esigibile, in conformità del suddetto articolo 65, a partire dal momento dell’incasso di tale acconto, a condizione che, in tale momento, i servizi turistici da fornire siano individuati con precisione

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 19 dicembre 2018, n. C-414/17 – IVA – L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), iii), della direttiva 2006/112/CE si applica agli acquisti intracomunitari di beni soggetti ad accisa

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 19 dicembre 2018, n. C-414/17 IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i) e iii) - Articolo 3, paragrafo 1 - Acquisti intracomunitari di beni soggetti ad accisa - Articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) - Cessioni intracomunitarie - Operazioni a catena [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 19 dicembre 2018, n. C-17/18 – IVA – La nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni” deve essere interpretata nel senso che in essa non rientra l’operazione mediante la quale un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale viene concesso in locazione, unitamente a tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio

IVA - La nozione di "trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni" deve essere interpretata nel senso che in essa non rientra l’operazione mediante la quale un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale viene concesso in locazione, unitamente a tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio. un contratto di locazione avente ad oggetto un bene immobile che era destinato a un esercizio commerciale, nonché tutti i beni strumentali e di inventario necessari per tale esercizio, costituisce una prestazione unica nell’ambito della quale la locazione del bene immobile rappresenta la prestazione principale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32121- In tema di benefici fiscali c.d. “prima casa” il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici – L’avviso di liquidazione della maggiore IVA è emesso dall’Ufficio direttamente nei confronti dell’acquirente dell’immobile medesimo

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32121 Tributi - Agevolazioni "prima casa" - Immobile di lusso in corso di costruzione - Avviso di liquidazione di maggiore imposta - Termine di prescrizione - Decorrenza Fatti di causa E.M. impugnò l'avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle Entrate, con il quale venne revocata l'aliquota IVA [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 gennaio 2019, n. 36 – IVA – La fattispecie delle operazioni soggettivamente inesistenti si traduce in una interposizione fittizia, che null’altro è che una particolare forma di simulazione relativa, per cui I’IVA pagata all’interposta, fittizia cedente, normalmente una <>, non essendo stata pagata al vero cedente, non può essere detratta

la fattispecie delle operazioni soggettivamente inesistenti si traduce in una interposizione fittizia, che null'altro è che una particolare forma di simulazione relativa, per cui I'IVA pagata all'interposta, fittizia cedente, normalmente una >, non essendo stata pagata al vero cedente, non può essere detratta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 dicembre 2018, n. 33596 – Per la società consortile, costituita dalle imprese operanti in raggruppamento temporaneo per l’esecuzione di un contratto di appalto pubblico, e non svolgente attività commerciale autonoma, i costi sostenuti dalla società per l’esecuzione dell’appalto devono essere ribaltati integralmente sulle imprese consorziate e fatturati nello stesso esercizio in cui detti costi sono stati sostenuti, nel rispetto del principio di competenza

nel caso di una società consortile, costituita dalle imprese operanti in raggruppamento temporaneo per l'esecuzione di un contratto di appalto pubblico, e non svolgente attività commerciale autonoma, i costi sostenuti dalla società per l'esecuzione dell'appalto devono essere ribaltati integralmente sulle imprese consorziate e fatturati nello stesso esercizio in cui detti costi sono stati sostenuti, nel rispetto del principio di competenza, potendo l'imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché ad un altro comportare, in astratto, l'alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi

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