AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 dicembre 2018, n. 122
Applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti nei casi di opzione prevista dall’art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Quesito
L’interpellante avvocato riferisce che a luglio 2017 ha emesso n. 3 fatture nei confronti del Tribunale di ALFA, per crediti sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115.
Con le fatture emesse è stata applicata l’IVA con il meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment), in base a quanto previsto dall’articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, pro tempore in vigore.
Successivamente, in data 30 aprile 2018, l’istante ha esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a beneficio degli avvocati che vantano crediti per spese, diritti ed onorari sorti ai sensi degli artt. 82 eseguenti del DPR n. 115 del 2002.
A seguito dell’opzione esercitata, in data 4 maggio 2018 l’avvocato istante ha ricevuto la comunicazione di ammissione del credito alla procedura di compensazione, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione dei crediti commerciali del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito anche MEF). Poiché l’autorizzazione alla compensazione è avvenuta per l’importo totale della fattura, comprensivo di IVA e CAP, l’avvocato istante ha inoltrato una richiesta di chiarimenti al MEF, il quale ha comunicato che “tali crediti includono altresì le ritenute d’acconto. L’IVA e le ritenute riferite a crediti ammessi alla compensazione non sono in nessun caso versate all’Erario dalla Pubblica Amministrazione e, pertanto, l’onere di versamento è da intendersi a carico del beneficiario della compensazione”.
L’interpellante ha, quindi, in data 16 maggio 2018, utilizzato in compensazione dei propri debiti tributari i crediti ammessi, includendo nell’importo delle somme a credito anche l’IVA relativa alla prestazione effettuata, ancorché in fattura fosse stato correttamente applicato il meccanismo dell’inversione contabile.
L’istante chiede, quindi, quale sia il comportamento corretto in merito al versamento dell’IVA riscossa sulla prestazione effettuata a favore del Tribunale di ALFA.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che debba provvedere direttamente al versamento dell’IVA, originariamente oggetto di split payment, entro il 20 agosto 2018 (in quanto contribuente trimestrale), utilizzando il codice tributo 6099, anno di imposta 2018, senza ulteriore indicazione nella dichiarazione IVA.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per limitare gli effetti negativi conseguenti ai ritardi dello Stato nei pagamenti dei crediti da gratuito patrocinio, ha previsto, nei già precisati limiti di spesa, per gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di optare, nella “finestra temporale” compresa tra il 1° marzo ed il 30 aprile di ciascun anno, per la compensazione di tale somma con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali. La misura, pertanto, non ha finalità fiscali.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti, cosiddetto split payment, è stato introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed è disciplinato dall’articolo 17-ter del DPR n. 633 del 1972. In base a tale meccanismo, secondo le disposizioni del citato art. 17-ter del DPR n.633 n. 1972 in vigore fino al 30 giugno 2017, riguardo agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Il meccanismo in parola deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’IVA che caratterizza il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Tale deroga è stata autorizzata dal Consiglio UE, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 217 del 18 agosto 2015 della decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401, con la quale lo stesso consiglio dell’Unione europea ha autorizzato l’Italia ad applicare lo split payment fino al 31 dicembre 2017 riconoscendo quest’ultimo come una misura giustificata dalla esigenza antifrode, e proporzionata all’obiettivo di contrasto. Il meccanismo della scissione dei pagamenti, infatti, risponde alle esigenze di prevenzione delle frodi, tutela e semplificazione della riscossione dell’IVA. In data 23 gennaio 2015 è stato emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il relativo Decreto attuativo, successivamente modificato con DM del 20 febbraio 2015. In particolare, l’art. 4 del citato DM 23 gennaio 2015 stabilisce che “Il versamento dell’IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione […]”.
L’art. 1 del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ha, poi, modificato la disciplina della scissione dei pagamenti. Per l’attuazione della nuova disciplina della scissione dei pagamenti, si è reso necessario modificare il già richiamato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015. Al riguardo, è stato, dapprima, emanato il DM del 27 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 30 giugno2017. Successivamente, sono stati emanati i DM del 13 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 24 luglio 2017, ed il DM 9 gennaio 2018, pubblicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 18 gennaio 2018. Infine, il DL 12 luglio 2018, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018 ha apportato ulteriori cambiamenti ai soggetti cui si applica lo split payment, escludendo tale meccanismo in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta e a titolo d’acconto (ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600 del 1973).
Sostanzialmente, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 13 luglio 2018, la disciplina della scissione dei pagamenti si caratterizzava, tra l’altro, per l’applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute ai fini delle imposte sul reddito (i c.d. professionisti). La disciplina dello split payment, che costituisce, sostanzialmente, una proroga della precedente decisione di esecuzione UE, ha necessitato di apposita autorizzazione da parte del Consiglio UE, che è stata concessa, fino al 30 giugno 2020, con la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del 25 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L118 del 6 maggio 2017.
Per quanto sopra rappresentato, si ritiene che alle operazioni in esame si debba applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti, in assenza di una espressa deroga normativa alla sua applicazione rispetto alla fattispecie in esame.
Dal che deriva che l’istante che ha optato, nella finestra temporale anzi specificata, per il regime della compensazione con riferimento a talune fatture non ancora saldate dagli Uffici Giudiziari, ha diritto ad usufruire di un ammontare del credito d’imposta, non comprensivo dell’IVA indicata in fattura.
Nel caso in esame, quindi, si è verificata un’ipotesi di compensazione di un credito per un ammontare superiore rispetto a quello dovuto; occorre, tuttavia, tenere presente che la contribuente ha utilizzato tale maggiore credito (pari ad Euro XXX) per versare, in data 20 agosto 2018, l’IVA indicata nelle tre fatture emesse nei confronti del Tribunale di ALFA (ammontante esattamente ad Euro XXX).
In conclusione, non si ravvisa nella fattispecie in esame alcun danno Erariale. Si suggerisce, tuttavia, di modificare il codice tributo del versamento IVA da 6099 (saldo IVA annuale) a 6040 (IVA da split payment); tale rettifica può essere effettuata dal contribuente in autonomia, tramite il canale CIVIS sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia, oppure rivolgendosi ad un ufficio territoriale dell’Agenzia.
Nel modificare il codice tributo, deve anche essere specificato il mese di riferimento (i versamenti dell’IVA da split payment richiedono questo parametro): nel particolare caso in esame si deve indicare il mese di maggio (codice 05), ossia il mese in cui l’istante è stata ammesso alla procedura di compensazione.
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