IVA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 novembre 2018, n. 29127 – IVA di gruppo – nel novero delle eccedenze detraibili che dovevano essere trasferite dalle società del gruppo alla controllante, rientravano anche quelle maturate in anni precedenti l’attivazione del regime predetto, con la conseguenza che la società controllata non poteva utilizzare le stesse per autonoma ed individuale compensazione ma doveva trasferirle alla controllante

nel novero delle eccedenze detraibili che dovevano essere trasferite dalle società del gruppo alla controllante, rientravano anche quelle maturate in anni precedenti l'attivazione del regime predetto, con la conseguenza che la società controllata non poteva utilizzare le stesse per autonoma ed individuale compensazione ma doveva trasferirle alla controllante, atteso che l'espressione "eccedenza detraibile", contenuta nell'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, alla luce del suo univoco tenore letterale, ha riguardo puramente e semplicemente all'eccedenza detraibile maturata dalla controllata, a prescindere dall'anno di maturazione dei crediti che la compongono, sicché non è consentito all'interprete introdurre eccezioni o limitazioni all'ambito applicativo desumibile dal descritto tenore testuale;

Domanda di restituzione, ai sensi dell’articolo 30-ter del decreto IVA – Risposta 12 novembre 2018, n. 66 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 12 novembre 2018, n. 66 Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente: Quesito La società [ALFA] (di seguito società istante [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE- UE – Sentenza 08 novembre 2018, n. C-502/17 – IVA – Progetto di cessione di azioni di una controllata indiretta

CORTE DI GIUSTIZIA CE- UE - Sentenza 08 novembre 2018, n. C-502/17 Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Progetto di cessione di azioni di una controllata indiretta - Spese connesse a prestazioni di servizi acquisiti ai fini di tale cessione - Cessione non realizzata - Domanda di detrazione dell’imposta pagata [...]

Presupposti per l’emissione note di variazioni, art. 26 Dpr 633/72, nelle ipotesi di mancato pagamento – Risposta 09 novembre 2018, n. 64 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 09 novembre 2018, n. 64 Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente: Quesito ALFA (di seguito istante), Ente pubblico nazionale [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2018, n. 27896 – Il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta, ma qualora, invece, emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nei settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA

il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l'amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta, ma qualora, invece, emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nei settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, assolta a monte per l'acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole per il contribuente che lo richieda;

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2018, n. 28359 – Pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

Pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

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