IVA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26464 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito dì una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito dì una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26461 – In tema di IVA, nel regime del margine qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede

In tema di IVA, nel regime del margine qualora l'amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest'ultimo dimostrare la sua buona fede

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26453 – La fattura costituisce titolo ai fini del diritto alla detrazione dell’IVA e alla deducibilità dei costi grava sull’Amministrazione dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto anche mediante presunzioni semplici e non può limitarsi a una generale ed apodittica non accettazione della documentazione del contribuente

La fattura costituisce titolo ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA e alla deducibilità dei costi grava sull'Amministrazione dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto anche mediante presunzioni semplici e non può limitarsi a una generale ed apodittica non accettazione della documentazione del contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2018, n. 26185 – In tema di IVA, non è consentito all’Amministrazione rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall’imprenditore escludendo il diritto alla detrazione, salvo che dimostri l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione

In tema di IVA, non è consentito all'Amministrazione rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore escludendo il diritto alla detrazione, salvo che dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA: in detta ipotesi, spetta al contribuente provare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 ottobre 2018, n. 25661 – Il momento impositivo della prestazione pubblicitaria remunerata col diritto al c.d. cambio merce coincide con l’effettuazione della prestazione – E’ legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto

"In tema di iva, il momento impositivo della prestazione pubblicitaria remunerata col diritto al c.d. cambio merce, ossia alla futura cessione di beni o alla futura prestazione di servizi da parte del committente la pubblicità, che s'inquadra nel novero delle operazioni permutative, coincide con l'effettuazione della prestazione, la quale, costituendo a sua volta il corrispettivo anticipato del c.d. cambio merce, determina al contempo l'imponibilità anche di questa prestazione, purché ne sia già noto l'oggetto alle parti". "In tema di iva, la prestazione pubblicitaria eseguita mediante diffusione del messaggio pubblicitario per il tramite di mezzo radiotelevisivo ubicato in Italia a un'impresa, anch'essa ubicata in Italia, a sua volta incaricata di svolgere servizi pubblicitari, prima di essere fatturata da quest'ultima al committente di pubblicità, è munita del requisito della territorialità, benché sia indirizzata e giunga a utenti ubicati fuori dal territorio dell'Unione europea".

Trattamento fiscale agli effetti dell’Iva per le attività socio-educative svolte da un’azienda agricola – Risoluzione n. 77/E del 16 ottobre 2018 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 16 ottobre 2018, n. 77/E Trattamento fiscale agli effetti dell’Iva per le attività socio-educative svolte da un’azienda agricola Quesito È pervenuta alla scrivente una richiesta di chiarimenti con riguardo al trattamento fiscale ai fini dell’Iva applicabile alle prestazioni socio-educative svolte da una azienda agricola che risulta iscritta nei registri regionali [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 ottobre 2018, n. 25648 – Le prestazioni eseguite da uno dei coassicuratori in adempimento di una «clausola di delega» non possono essere assimilate, ai fini della fruizione dell’esenzione dall’IVA, alle «operazioni di assicurazione»

ai fini dell'assoggettabilità delle operazioni di coassicurazione al regime di esenzione IVA, occorre verificare se la società coassicuratrice delegatala che gestisce la liquidazione dei sinistri sia anche parte del rapporto in essere con l'assicurato, per avere ad esempio assunto obbligazioni contrattuali nei suoi confronti sotto il profilo della garanzia della copertura del rischio, sia pure secondo le caratteristiche proprie della coassicurazione, che prevedono una gestione frazionata del rischio con altre imprese assicuratrici, a tal fine non rilevando invece - perché operante su un diverso piano - la regola sancita dall'art. 1911 c.c., che esclude la solidarietà nelle obbligazioni assunte (sia pure in un unico contratto) dalle diverse imprese (co)assicuratrici

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