CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19543 depositata il 30 settembre 2016 – La deducibilità dell’IVA pagata dal contribuente per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell’Ufficio, alla relativa prova, che dev’essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19543 depositata il 30 settembre 2016 ACCERTAMENTO FISCALE - INDAGINI BANCARIE - RECUPERO A TASSAZIONE DI COSTI RITENUTI NON DEDUCIBILI -ACCERTATO MAGGIOR VOLUME DI AFFARI AI FINI IVA RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 440 del 10 settembre 2009 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia [...]