CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 16683 depositata il 9 agosto 2016 – Ricadono nella nozione di attività propria dell’impresa ai fini della riduzione percentuale dell’ammontare detraibile dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633 per effetto del compimento di operazioni “attive” esenti, non solo gli atti che tipicamente esprimano raggiungimento del fine produttivo dell’impresa individuale o collettiva, come definito nel negozio costitutivo, ma anche gli ulteriori atti che configurino strumento normale per il conseguimento di quel fine secondo parametri di regolarità causale, o siano comunque ad esso legati da un nesso di carattere funzionale non meramente occasionale
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 16683 depositata il 9 agosto 2016 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - CORRISPETTIVI - LOCAZIONE D'IMMOBILE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE EDILE - ATTO RICOMPRESO NELL'ATTIVITA' D'IMPRESA - LIMITI Ritenuto in fatto L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato ad un [...]