IVA

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 2, sentenza n. 162 depositata l’ 8 gennaio 2024 – Ai fini della detrazione dell’IVA, è onere del contribuente, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, fornire la prova dell’esistenza contabile del credito attraverso la produzione dei registri Iva, delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione utile allo scopo

Ai fini della detrazione dell’IVA, è onere del contribuente, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, fornire la prova dell’esistenza contabile del credito attraverso la produzione dei registri Iva, delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all'annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione utile allo scopo

IVA – Procedura di liquidazione generale dei beni ex articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice civile – Infruttuosità – Nota di variazione ex articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 – Risposta n. 88 dell’ 8 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 88 dell' 8 aprile 2024 IVA - Procedura di liquidazione generale dei beni ex articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice civile - Infruttuosità - Nota di variazione ex articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente [...]

IVA – Stabile organizzazione soggetto non residente – Rimborso credito IVA – Articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972 – Risposta n. 87 dell’ 8 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 87 dell' 8 aprile 2024 IVA - Stabile organizzazione soggetto non residente - Rimborso credito IVA - Articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società di diritto inglese [ALFA] (nel prosieguo ''istante''), con stabile [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8472 depositata il 28 marzo 2024 – In materia di I.V.A., gli elenchi dei fornitori allegati alle dichiarazioni di soggetti terzi sono utilizzabili ai fini dell’accertamento poiché, per un verso, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, gli atti dei quali l’Amministrazione finanziaria può avvalersi non costituiscono un numero chiuso, e, per altro, l’art. 54, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, autorizza il ricorso agli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti, atteso che detti elenchi costituiscono, in base alle circostanze concrete, elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita

In materia di I.V.A., gli elenchi dei fornitori allegati alle dichiarazioni di soggetti terzi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento poiché, per un verso, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, gli atti dei quali l'Amministrazione finanziaria può avvalersi non costituiscono un numero chiuso, e, per altro, l'art. 54, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, autorizza il ricorso agli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti, atteso che detti elenchi costituiscono, in base alle circostanze concrete, elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8747 depositata il 3 aprile 2024 – La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, prima sezione,  sentenza dell’ 11 gennaio 2024 causa C‑537/22 – La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa osta, qualora l’amministrazione tributaria intenda negare a un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo ha partecipato a una frode dell’IVA di tipo «carosello», a che tale amministrazione tributaria si limiti a dimostrare che detta operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare; spetta a detta amministrazione tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e provare le condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto di beni o di servizi invocato a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti i soggetti che hanno partecipato alla frode nonché delle loro rispettive condotte

La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa osta, qualora l’amministrazione tributaria intenda negare a un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per il motivo che tale soggetto passivo ha partecipato a una frode dell’IVA di tipo «carosello», a che tale amministrazione tributaria si limiti a dimostrare che detta operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare; spetta a detta amministrazione tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e provare le condotte fraudolente e, dall’altro, dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che esso sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto di beni o di servizi invocato a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode, il che non implica necessariamente l’identificazione di tutti i soggetti che hanno partecipato alla frode nonché delle loro rispettive condotte

Third Party Litigation Funding – Trattamento IVA – Articoli 10, primo comma, n.1) e 22, comma 1, n. 6) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Risposta n. 83 del 28 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 83 del 28 marzo 2024 Third Party Litigation Funding - Trattamento IVA - Articoli 10, primo comma, n.1) e 22, comma 1, n. 6) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Afa [...]

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