IVA

Servizi di gestione di fondi comuni di investimento – esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 1), DPR n. 633 del 1972 – Risposta n. 489 del 5 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 489 del 5 ottobre 2022 Servizi di gestione di fondi comuni di investimento - esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 1), DPR n. 633 del 1972. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  La società ALFA SGR (di seguito la Società, [...]

Regime IVA acconto – Nota di variazione in fase di conguaglio ex art. 26 del DPR n. 633 del 1972 – Risposta n. 488 del 5 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 488 del 5 ottobre 2022 Regime IVA acconto - Nota di variazione in fase di conguaglio ex art. 26 del DPR n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  La società ALFA (di seguito la Società o l'Istante) chiede chiarimenti [...]

Rappresentante Gruppo IVA- Articolo 70-septies del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 – Risposta n. 487 del 5 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 487 del 5 ottobre 2022 Rappresentante Gruppo IVA- Articolo 70-septies del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  In data 1° dicembre 2021 le tre società istanti, ovvero la ALFA, la BETA e [...]

Corte di Cassazione sentenza n. 25894 depositata il 2 settembre 2022 – Qualora l’amministrazione tributaria ritenga che il contribuente abbia indebitamente fruito del regime del margine, deve contestarne l’esistenza dei presupposti, oggettivi o soggettivi, adducendo elementi specifici e concreti (anche, ovviamente, aventi efficacia meramente presuntiva) e non, quindi, in modo generico. Ai fini della detrazione IVA, non è tanto la natura degli obblighi violati ma gli effetti che la violazione è capace di produrre, nel senso che anche violazioni di ordine formale, come individuate dalla Corte di Giustizia, possono determinare la perdita del diritto alla detrazione quando, in estrema sintesi, «l) la violazione ha l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali; 2) l’inosservanza degli obblighi formali sia finalizzata ad una evasione dell’imposta

Qualora l'amministrazione tributaria ritenga che il contribuente abbia indebitamente fruito del regime del margine, deve contestarne l'esistenza dei presupposti, oggettivi o soggettivi, adducendo elementi specifici e concreti (anche, ovviamente, aventi efficacia meramente presuntiva) e non, quindi, in modo generico Ai fini della detrazione IVA, non è tanto la natura degli obblighi violati ma gli effetti che la violazione è capace di produrre, nel senso che anche violazioni di ordine formale, come individuate dalla Corte di Giustizia, possono determinare la perdita del diritto alla detrazione quando, in estrema sintesi, «l) la violazione ha l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali; 2) l'inosservanza degli obblighi formali sia finalizzata ad una evasione dell'imposta

Corte di Cassazione sentenza n. 25801 depositata il 1° settembre 2022 – E’ devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. che valorizzano gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tuttavia, tale giudizio non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l’effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi

In tema di presunzioni di cui all'art. 2729 cod. civ., è deducibile come vizio di violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.: a) l'ipotesi in cui il giudice di merito contraddica il disposto dell'art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; b) l'ipotesi in cui il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza; c) l'ipotesi, opposta a quella sub b) in cui espressamente, cioè motivando, il giudice di merito abbia ritenuto un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così rifiutandosi di sussumere sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti che avrebbero avuto le caratteristiche per esservi sussunti e, quindi, incorrendo per tale ragione in una sua falsa applicazione

Servizi di raccolta scommesse sportive e relative giocate tramite piattaforme informatiche – regime di esenzione IVA – articolo 10, comma 1, nn. 6), 7) e 9) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Risposta n. 477 del 27 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 477 del 27 settembre 2022 Servizi di raccolta scommesse sportive e relative giocate tramite piattaforme informatiche - regime di esenzione IVA - articolo 10, comma 1, nn. 6), 7) e 9) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il [...]

Corte di Cassazione sentenza n. 25756 depositata il 1° settembre 2022 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata

Aliquota IVA – Cessione gas dispositivi medici – Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 – Risposta n. 474 del 27 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 474 del 27 settembre 2022 Aliquota IVA - Cessione gas dispositivi medici - Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  La società ALFA (d'ora in avanti anche "la Società" o "l'Istante") opera, [...]

Torna in cima