IVA

Corte di Cassazione ordinanza n. 11021 depositata il 5 aprile 2022 – Nel processo  tributario,  l’obbligo dell’Amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario, in quanto le disposizioni degli artt. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo le quali il responsabile del procedimento deve acquisire d’ufficio quei documenti che, già in possesso dell’Amministrazione, contengano la prova di fatti, stati o  qualità  rilevanti  per  la  definizione  della pratica, costituiscono l’espressione di un più generale  principio valevole  anche  in campo  processuale

Nel processo  tributario,  l'obbligo dell'Amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario, in quanto le disposizioni degli artt. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo le quali il responsabile del procedimento deve acquisire d'ufficio quei documenti che, già in possesso dell'Amministrazione, contengano la prova di fatti, stati o  qualità  rilevanti  per  la  definizione  della pratica, costituiscono l'espressione di un più generale  principio valevole  anche  in campo  processuale

Iva applicabile ad un appalto per il rifacimento di una piazza – n. 41-ter), Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972- n. 127- septies, Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972. Aliquota – Risposta n. 180 del 7 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 180 del 7 aprile 2022 Iva applicabile ad un appalto per il rifacimento di una piazza - n. 41-ter), Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972- n. 127- septies, Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972. Aliquota Con l'istanza di interpello [...]

IVA, imposte indirette e imposte dirette – cessazione attività della Stabile organizzazione e riallocazione delle attività e dei rapporti giuridici presso la Casa madre estera – Risposta n. 169 del 6 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 169 del 6 aprile 2022 IVA, imposte indirette e imposte dirette - cessazione attività della Stabile organizzazione e riallocazione delle attività e dei rapporti giuridici presso la Casa madre estera QUESITO La società istante Alfa è un istituto di credito con sede e residenza fiscale nello Stato membro UE [...]

IVA – Cessione di immobili strumentali iscritti nella categoria catastale F/4 – Risposta n. 167 del 6 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 167 del 6 aprile 2022 IVA - Cessione di immobili strumentali iscritti nella categoria catastale F/4 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  L'Istante è una società fiscalmente residente in Italia e interviene in qualità di società di gestione del Comparto x del [...]

Trattamento IVA applicabile alle cessioni di materiali litoidi e vegetali da parte di un Comune in compensazione degli interventi di disalveo di due fluviali. Art. 2, 4 e 11 del DPR n. 633 del 1972. Art. 9 e 13 della direttiva 2006/112/CE – Risposta n. 194 del 14 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 194 del 14 aprile 2022 Trattamento IVA applicabile alle cessioni di materiali litoidi e vegetali da parte di un Comune in compensazione degli interventi di disalveo di due fluviali. Art. 2, 4 e 11 del DPR n. 633 del 1972. Art. 9 e 13 della direttiva 2006/112/CE. Con l'istanza di [...]

Garanzia dei crediti utilizzati nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo – articolo 38-bis, comma 3, decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Risposta n. 191 del 14 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 191 del 14 aprile 2022 Garanzia dei crediti utilizzati nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo - articolo 38-bis, comma 3, decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO L'istante, che aderisce alla procedura di liquidazione [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 10905 depositata il 5 aprile 2022 – La Sesta Dir. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, art. 2, punto 1, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale” nella specie proprio la l. n.  6 7  del 1988, art. 8, comma  35, in  base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati  dalla  controllata  a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente

La Sesta Dir. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, art. 2, punto 1, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale" nella specie proprio la l. n.  6 7  del 1988, art. 8, comma  35, in  base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati  dalla  controllata  a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente

Corte di Cassazione ordinanza n. 10376 depositata il 31 marzo 2022 – Il regime dell’iva di gruppo è mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti iva delle società del gruppo e versa l’imposta a debito oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso. La compensazione è ammissibile soltanto per i crediti che siano confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante e che influiscano sull’imposta complessivamente dovuta sia  dalla controllante, sia dalle controllate

Il regime dell'iva di gruppo è mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti iva delle società del gruppo e versa l'imposta a debito oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso. La compensazione è ammissibile soltanto per i crediti che siano confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante e che influiscano sull'imposta complessivamente dovuta sia  dalla controllante, sia dalle controllate

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