IVS

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2020, n. 14369 – La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2020, n. 13780 – L’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti

L'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2020, n. 13601 – In tema di prescrizione quinquennale dei contributi dovuti alla gestione separata essendosi precisato che essa decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi

In tema di prescrizione quinquennale dei contributi dovuti alla gestione separata essendosi precisato che essa decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 giugno 2020, n. 12821 – I dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l’ iscrizione alla Cassa del dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS

I dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l' iscrizione alla Cassa del dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 maggio 2020, n. 10216 – Obbligo del professionista di versare il contributo integrativo sui compensi percepiti

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 maggio 2020, n. 10216 Dottori Commercialisti - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza - Cancellazione dalla Cassa, in quanto pensionato - Obbligo del professionista di versare il contributo integrativo sui compensi percepiti - Mantenimento dell'iscrizione all'Albo dei dottori commercialisti - Presupposti di imposizione del contributo integrativo previsto per talune [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 maggio 2020, n. 8945 – Il principio di prevalenza previsto dal comma 208 è formulabile soltanto con riferimento all’esercizio in forma di impresa di più attività autonome e, al di fuori di tale ipotesi, vige il principio generale in base al quale colui che esercita più attività assoggettate a contribuzione deve iscriversi a tutte le gestioni e versare ad ognuna i relativi contributi

Il principio di prevalenza previsto dal comma 208 è formulabile soltanto con riferimento all'esercizio in forma di impresa di più attività autonome e, al di fuori di tale ipotesi, vige il principio generale in base al quale colui che esercita più attività assoggettate a contribuzione deve iscriversi a tutte le gestioni e versare ad ognuna i relativi contributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 maggio 2020, n. 8616 – Ai sensi dell’art.1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a fare sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, «essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’Istituto»

Ai sensi dell'art.1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a fare sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, «essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'Istituto»

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