IVS

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26470 – L’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti

L'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26469 – Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS

Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26229 – Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS

Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2019, n. 25724 – Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS

Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2019, n. 25369 – Non è soggetta all’iscrizione alla gestione dei commercianti il socio della società che si limitata alla mera riscossione dei canoni di un immobile dato in locazione a terzi, risolvendosi perciò in una mera comunione di godimento dei canoni medesimi, quell’attività non può qualificarsi come commerciale

Non è soggetta all'iscrizione alla gestione dei commercianti il socio della società che si limitata alla mera riscossione dei canoni di un immobile dato in locazione a terzi, risolvendosi perciò in una mera comunione di godimento dei canoni medesimi, quell'attività non può qualificarsi come commerciale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2019, n. 25204 – Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS

gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2019, n. 24774 – In materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3), l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle entrate

In materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3), l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate

Torna in cima