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Tribunale di Bari sentenza n. 2771 del 14 giugno 2019 – Il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l’ obbligo (ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale, ma anche occasionale di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione

Il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l' obbligo (ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale, ma anche occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 agosto 2019, n. 20841 – In tema di gestione previdenziale per i commercianti, l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla L. n. 326 del 2003, non include la posizione dei produttori di assicurazione, i quali svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti

In tema di gestione previdenziale per i commercianti, l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla L. n. 326 del 2003, non include la posizione dei produttori di assicurazione, i quali svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2019, n. 18934 – L’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. ord. 11 febbraio 2013, n. 3145), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare

l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. ord. 11 febbraio 2013, n. 3145), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2019, n. 18814 – La qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore

la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2019, n. 18824 – L’obbligo di iscrizione di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti

l'obbligo di iscrizione di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 luglio 2019, n. 20571 – Gli Ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi ad INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS

Gli Ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi ad INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2019, n. 20372 – In caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo dell’interessato alla gestione separata

in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo dell'interessato alla gestione separata

Gestione Artigiani e Commercianti. Avvisi Bonari relativi alla rata in scadenza a maggio 2019 – INPS – Messaggio 19 luglio 2019, n. 2777

INPS - Messaggio 19 luglio 2019, n. 2777 Gestione Artigiani e Commercianti. Avvisi Bonari relativi alla rata in scadenza a maggio 2019 Facendo seguito alla circolare n. 98 del 14 giugno 2013, si comunica che sono terminate le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla rata in scadenza a maggio 2019 per i lavoratori [...]

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