lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 25118 depositata il 12 settembre 2025 – In caso di sequestro dell’azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall’amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi dell’art. 35 del d.lg.s. n. 159 cit., trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all’azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicché il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura ed al decreto del Tribunale

In caso di sequestro dell’azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall’amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi dell’art. 35 del d.lg.s. n. 159 cit., trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all’azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicché il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura ed al decreto del Tribunale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25528 depositata il 17 settembre 2025 – Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull’ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall’interpretazione data dalla CGUE che, quale interprete qualificata del diritto dell’Unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della UE

Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull’ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall’interpretazione data dalla CGUE che, quale interprete qualificata del diritto dell’Unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della UE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25051 depositata l’ 11 settembre 2025 – La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato e, dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001

La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato e, dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24920 depositata il 9 settembre 2025 – In caso di licenziamento per cessazione dell’appalto, l’esclusione dell’applicazione della procedura di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991 presuppone la necessaria riassunzione del lavoratore nell’azienda subentrante, a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o a seguito di accordi collettivi con le predette organizzazioni

In caso di licenziamento per cessazione dell'appalto, l'esclusione dell'applicazione della procedura di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991 presuppone la necessaria riassunzione del lavoratore nell'azienda subentrante, a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o a seguito di accordi collettivi con le predette organizzazioni

Parità di trattamento esteso oltre la disabilità diretta: estensione del divieto di discriminazione indiretta per chi assiste un familiare disabile

Con la sentenza nella causa C‑38/24, depositata l’11 settembre 2025, la Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE), prima sezione, ha affrontato una questione di rilievo per il diritto antidiscriminatorio: se e in che misura il divieto di discriminazione fondata sulla disabilità (diretta o indiretta) riguardi anche lavoratori che non sono disabili ma che assistono un [...]

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, prima sezione, sentenza depositata l’11 settembre 2025, nella causa C‑38/24 – Il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell’assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono. Il datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato.

Il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell’assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono. Il datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 24998 depositata l’ 11 settembre 2025 – La cessione d’azienda da parte della curatela fallimentare, anche se a seguito di transazione o mediante procedura di cui si contesti l’insufficiente grado di competitività, ricade nel perimetro applicativo dell’art. 105, comma 4, l. fall., il quale prevede l’effetto purgativo dei debiti pregressi a tutela dell’affidamento dei terzi e al fine di favorire l’appetibilità di aziende indebitate

La cessione d'azienda da parte della curatela fallimentare, anche se a seguito di transazione o mediante procedura di cui si contesti l'insufficiente grado di competitività, ricade nel perimetro applicativo dell'art. 105, comma 4, l. fall., il quale prevede l'effetto purgativo dei debiti pregressi a tutela dell'affidamento dei terzi e al fine di favorire l'appetibilità di aziende indebitate

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24975 depositata il 10 settembre 2025 – Ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pur in assenza di attività lavorativa, occorre un atto di costituzione in mora successivo all’ordine giudiziale di ripristino del rapporto

Ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pur in assenza di attività lavorativa, occorre un atto di costituzione in mora successivo all’ordine giudiziale di ripristino del rapporto

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