CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 25118 depositata il 12 settembre 2025 – In caso di sequestro dell’azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall’amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi dell’art. 35 del d.lg.s. n. 159 cit., trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all’azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicché il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura ed al decreto del Tribunale
In caso di sequestro dell’azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall’amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi dell’art. 35 del d.lg.s. n. 159 cit., trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all’azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicché il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura ed al decreto del Tribunale