CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1616 – L’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato richiede, a norma dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, la forma scritta “ad substantiam” e che la sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore avvenga in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto
l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, non impone al datore di lavoro l'onere di procedere alla formalizzazione delle predette ragioni con particolare riferimento alla temporaneità dell'esigenza posta a giustificazione dell'assunzione, ma solo quello di indicare in modo circostanziato e puntuale le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle sue esigenze, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze che la stessa sia chiamata a realizzare, nonché l'utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa