lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25840 depositata il 27 settembre 2024 – Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull’ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall’interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità”

Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull’ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall’interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell’unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità”

Il contratto collettivo non può ritenersi incorporato in quello individuale sulla sola base del rinvio formale contenuto in quest’ultimo. Pertanto, se il trattamento economico è previsto dal contratto collettivo, che resta pur sempre una fonte esterna, è suscettibile di essere modificato nel tempo, secondo le ordinarie dinamiche sindacali

Il contratto collettivo non può ritenersi incorporato in quello individuale sulla sola base del rinvio formale contenuto in quest’ultimo. Pertanto, se il trattamento economico è previsto dal contratto collettivo, che resta pur sempre una fonte esterna, è suscettibile di essere modificato nel tempo, secondo le ordinarie dinamiche sindacali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 24801 depositata il 16 settembre 2024 – Il secondo comma dell’art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all’opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro

Il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24980 del 17 settembre 2024 – In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, qualificabile come attività agricola stagionale, ai sensi degli artt. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall’ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola

In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, qualificabile come attività agricola stagionale, ai sensi degli artt. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall’ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24589 depositata il 13 settembre 2024 – La condotta datoriale illecita è permanente quando la situazione illecita viene instaurata dalla condotta iniziale, a cui si accompagna il mantenimento della medesima situazione, di fatto o di diritto, sicché per la cessazione dell’offesa agli interessi tutelati è necessaria un’ulteriore condotta, contraria alla precedente, idonea a rimuovere (integralmente) la predetta situazione

La condotta datoriale illecita è permanente quando la situazione illecita viene instaurata dalla condotta iniziale, a cui si accompagna il mantenimento della medesima situazione, di fatto o di diritto, sicché per la cessazione dell’offesa agli interessi tutelati è necessaria un’ulteriore condotta, contraria alla precedente, idonea a rimuovere (integralmente) la predetta situazione

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Nota del 1° ottobre 2024, n. 15466 – Articolo 5, comma 3- bis, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 giugno 2024, di modifica delle modalità di versamento del contributo esonerativo per autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’art. 3 della Legge 68 del 1999 per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille – Indicazioni operative

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Nota del 1° ottobre 2024, n. 15466 Articolo 5, comma 3- bis, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell’11 giugno 2024, di modifica delle modalità di versamento del [...]

Esonero autocertificato: modifica delle modalità di versamento del contributo – MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 1° ottobre 2024

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 1° ottobre 2024 Esonero autocertificato: modifica delle modalità di versamento del contributo Entra in vigore oggi, 1° ottobre 2024, il Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 di modifica delle modalità di versamento del contributo esonerativo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche [...]

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