lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26891 depositata il 16 ottobre 2024 – Il regime di annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall’art. 2113 c.c., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a diritti già acquisiti, non invece ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante

Il regime di annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art. 2113 c.c., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a diritti già acquisiti, non invece ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26466 depositata il 10 ottobre 2024 – In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari

In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.

Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ex art. 4 L. 300/1970 – Nota n. 7020 del 25 settembre 2024 dell’ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 7020 del 25 settembre 2024 Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ex art. 4 L. 300/1970 Sono pervenute richieste di chiarimento in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 300/1970 nelle ipotesi in cui, in sede istruttoria [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26663 depositata il 14 ottobre 2024 – Dal CCNL non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all’ambito del presente giudizio) ed inoltre la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo

Dal CCNL non è possibile recedere anticipatamente prima della scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi estranea all’ambito del presente giudizio) ed inoltre la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Pertanto al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26192 depositata il 7 ottobre 2024 – In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla P.A. per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso

In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla P.A. per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26190 depositata il 7 ottobre 2024 – Ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1°.9.1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale

Ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1°.9.1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni lavorativi, con servizio articolato sui 3 turni, compete ogni qual volta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio che si esplica con modalità di particolare intensità e gravosità, e tanto non è impedito da una prestazione lavorativa che nel suo complesso non venga svolta in eccedenza rispetto all’orario contrattuale settimanale

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